COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 20/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 72 – Reclamo G.S. Green Team avverso la regolarità della gara dei play off di terza categoria Dopolavoro Ferroviario – Green Team del 17.5.2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 20/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 72 - Reclamo G.S. Green Team avverso la regolarità della gara dei play off di terza categoria Dopolavoro Ferroviario – Green Team del 17.5.2006 Sostenendo l’irregolare partecipazione alla gara del calciatore Parisi Marco della Soc. Dopolavoro Ferroviario, schierato a dire della reclamante malgrado fosse stato squalificato, il G.S. Green Team chiede, secondo quanto previsto dall’art. 12 comma 5 lettera a) C.G.S., l’assegnazione della vittoria a tavolino della gara dei play off Dopolavoro Ferroviario – Green Team del 17 Maggio 2006, Il reclamo, proposto nei termini e secondo le modalità di cui al C.U. n. 160/A del 3.2.2006 della F.I.G.C., è fondato e merita l’accoglimento. Il calciatore Parisi Marco è incorso in una giornata di squalifica per recidività in ammonizioni formali raggiunta nella precedente gara di play off del 10 Maggio 2006, sanzione che, apparsa sul C.U. n. 55 del 16 Maggio 2006, avrebbe dovuto essere scontata nella gara Dopolavoro Ferroviario - Green Team del 17.5.2006, laddove invece risulta effettivamente utilizzato. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo del G.S. Green Team, delibera di infliggere alla Soc. Dopolavoro Ferroviario la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Dopolavoro Ferroviario - Green Team del 17.5.2006 col risultato di 0-3 (art. 12 comma 5 lettera a) C.G.S.). Delibera inoltre di squalificare il calciatore Parisi Marco per un’ulteriore giornata di gara, e di comminare alla Soc. Dopolavoro Ferroviario l’ammenda di € 150,00 (euro centocinquanta). Accolto il reclamo, la tassa, già addebitata in conto, deve essere restituita.
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