COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 30/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 70 – Collegio Arbitrale presso la L.N.D. – Deferimento F.C. Finale per violazione delle norme relative al tesseramento dell’allenatore Giuseppe Alfano.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 30/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 70 - Collegio Arbitrale presso la L.N.D. - Deferimento F.C. Finale per violazione delle norme relative al tesseramento dell'allenatore Giuseppe Alfano. La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, esaminati gli atti, osserva: • Il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. deferiva la soc. F.C. Finale per aver pattuito con il proprio allenatore Alfano Giuseppe un accordo economico per la stagione sportiva 2004/2005 che prevedeva un numero di rate superiore al convenuto; • tale circostanza risulta dalla decisione dell’1.4.2006 del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. al quale si era rivolto l’allenatore della soc. F.C. Finale per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito; • la soc. F.C. Finale non ha fatto pervenire deduzioni difensive; • l’art. 42 comma 2 del Regolamento della L.N.D. prevede che il compenso pattuito con gli allenatori debba essere corrisposto con un numero di rate non superiore a quattro, mentre nella fattispecie la soc. F.C. Finale concordò un pagamento suddiviso in un maggior numero di rate; • sanzione congrua per tale violazione appare essere quella di € 150,00 d’ammenda, per questi motivi accoglie il deferimento ed irroga alla soc. F.C. Finale la sanzione dell’ammenda di € 150,00 (euro centocinquanta). Dispone che, a’ sensi dell’art. 31 lett. D/1 C.G.S., copia della presente decisione sia notificata, a cura della Segreteria del Comitato, al Collegio Arbitrale presso la L.N.D. ed alla soc. F.C. Finale.
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