COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 30/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 73 – Reclamo Società Sportiva Panchina Chiavari avverso l’ammenda di € 400.00. Gara Panchina-Borgo Rapallo del 22.4.2006 play off Terza Categoria
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 30/05/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 73 - Reclamo Società Sportiva Panchina Chiavari avverso l'ammenda di € 400.00. Gara Panchina-Borgo Rapallo del 22.4.2006 play off Terza Categoria
C.U. n.49 del 27.4.2006
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti e letto il reclamo della S.S. Panchina Chiavari avverso il provvedimento con il quale è stata irrogata alla Società l’ammenda di € 400,00 perché “al termine della gara un sostenitore della società s’introduceva nella zona spogliatoi lasciata incustodita affrontando il direttore di gara e colpendolo con un forte pugno allo zigomo destro e due calci alla gamba destra procurandogli dolore”;
esaminate le ragioni addotte dalla società, che ammette di aver lasciata incustodita la zona degli spogliatoi non per negligenza ma solo per l’oggettiva impossibilità di controllare tutte le persone che vi accedono perché, per la carenza d’impianti sportivi nella zona, il campo è utilizzato in rapida successione con squadre di diverse categorie. Lamenta anche l’eccessiva onerosità della sanzione, sproporzionata per i fatti ad una società di terza categoria;
valutate le anzidette eccezioni e considerato che l’arbitro non ebbe a subire conseguenze lesive per il gesto e che dagli atti è dato rilevare che lo sconosciuto era stato prontamente bloccato ed allontanato;
ritenuta, per tale episodio, equa la sanzione dell’ammenda di € 200,00 (euro duecento);
per questi motivi
in accoglimento del reclamo proposto dalla S.S. Panchina riduce l’ammenda inflitta in primo grado da € 400,00 a € 200,00.
Nulla per la tassa reclamo non versata.
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