COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 75 – Deferimento disposto dal Procuratore Federale a carico del sig. Lorenzo Morchio, tesserato per la N.S. Cicagna 93 Fontanabuona, e della N.S. Cicagna 93 Fontanabuona, per violazione degli art. 3 comma 1 e 1 comma 1 C.G.S. – Deferimento della società per responsabilità oggettiva.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/06/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 75 - Deferimento disposto dal Procuratore Federale a carico del sig. Lorenzo Morchio, tesserato per la N.S. Cicagna 93 Fontanabuona, e della N.S. Cicagna 93 Fontanabuona, per violazione degli art. 3 comma 1 e 1 comma 1 C.G.S. – Deferimento della società per responsabilità oggettiva.
La C.D., letto il deferimento, esaminati gli atti, uditi il deferito ed il rappresentante della Procura Federale in persona dell’avv. Paolo Pronzato il quale ha chiesto l’inibizione di Lorenzo Morchio per mesi uno e mezzo, e l’ammenda di € 200,00 per la Soc. N.S. Cicagna 93 Fontanabuona, osserva: il Procuratore Federale ha deferito Lorenzo Morchio, tesserato per Società N.S. Cicagna 93 Fontanabuona, per le violazioni di cui all’art. 3 comma 1 C.G.S. per aver espresso pubblicamente giudizi lesivi di persone e organismi operanti nell’ambito federale nonché dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti i tesserati; ha altresì deferito la N.S. Cicagna 93 Fontanabuona per responsabilità oggettiva ex art. 2 comma 4 del C.G.S. nella violazione ascritta al pro prio tesserato.
Dall’esame della documentazione allegata all’atto di deferimento risulta provato che il Signor Morchio ha effettivamente rilasciato al quotidiano “IL SECOLO XIX”, edizione del Levante, un’intervista contenente giudizi lesivi della reputazione di soggetti e di organismi operanti nell’ambito federale, attribuendo all’arbitro alcune frasi non consone ad un corretto operato del direttore di gara, frasi che l’arbitro stesso, davanti all’Ufficio Indagini, ha peraltro negato di aver pronunciato. Visto il tenore delle suddette frasi, questo giudicante non può che convenire con l’accusa, accogliendo il principio di colpevolezza del deferito sostenuto in dibattito.
Per questi motivi condanna il Signor Lorenzo Morchio, tesserato per la Soc. N.S. Fontanabuona Cicagna all’inibizione temporanea per mesi uno e giorni quindici ed infligge alla Soc. N.S. Fontanabuona Cicagna l’ammenda di € 200,00 (euro duecento)
Dispone che, a’ sensi dell’art. 31 lett. D/1 C.G.S., copia della presente decisione sia notificata, a cura della Segreteria del Comitato, al Procuratore Federale ed ai soggetti deferiti.
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