COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 77 – Reclamo A.S. Cornia 2003 avverso la squalifica del calciatore Gardella Giovanni fino al 30.11.2008 – Gara Cornia – Magilla del 22 Maggio 2006 – Campionato Calcio a Cinque C/2 play out C.U. n. 60 del 26.5.2006
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/06/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 77 - Reclamo A.S. Cornia 2003 avverso la squalifica del calciatore Gardella Giovanni fino al 30.11.2008 – Gara Cornia - Magilla del 22 Maggio 2006 - Campionato Calcio a Cinque C/2 play out C.U. n. 60 del 26.5.2006
La Commissione Disciplinare, visti gli atti;
• letto il reclamo proposto dall’A.S. Cornia 2007 con cui si contesta l’eccessività della sanzione irrogata al calciatore Gardella Giovanni con la seguente motivazione: “Dopo un rigore a sfavore, veniva espulso per offese nei confronti del direttore di gara. Non voleva lasciare il terreno di gioco benché accompagnato dal proprio dirigente ma si avvicinava alla panchina avversaria e litigava con i componenti della stessa. L'arbitro tentava di convincere lo stesso ad abbandonare il campo, questi lo assaliva colpendogli prima il braccio e facendogli cadere i cartellini dopo di che gli metteva le mani al collo. L'arbitro si liberava e a quel punto gli veniva sferrato un pugno che riusciva a schivare parzialmente ma veniva colpito di striscio allo zigomo” sul presupposto che: 1) il calciatore dopo il calcio di rigore aveva cercato di sedare un avversario e quindi espulso ed invitato dall’arbitro ad uscire dal campo; In quell'occasione il Gardella aveva leggermente strattonato il d.g. “in maniera del tutto innocua e assolutamente non violenta” allontanandosi quindi volontariamente; 2) il referto arbitrale appare pertanto falso esagerato e non corrispondente al vero;
• rilevato che tutte le ragioni esposte dalla Società reclamante non possono essere prese in considerazione, non essendo state in alcun modo provate;
• considerato che in ogni caso il rapporto degli ufficiali di gara, quando redatto in maniera chiara ed univoca come nel caso in esame, gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.;
• ritenuta la sanzione inflitta in prime cure equa ed appropriata al comportamento gravemente violento posto in essere dal calciatore nei confronti dell’arbitro;
per questi motivi
respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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