COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 76 – Reclamo Virtus Sestri avverso l’ammenda di € 250. Reclamo del Signor Tempestini Bruno, massaggiatore Virtus Sestri, avverso la squalifica fino al 31 Agosto 2008. Gara Virtus Sestri-Finale Ligure del 21 Maggio 2006 – Campionato Promozione Play Off C.U. n. 60 del 26.5.2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 29/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 76 - Reclamo Virtus Sestri avverso l'ammenda di € 250. Reclamo del Signor Tempestini Bruno, massaggiatore Virtus Sestri, avverso la squalifica fino al 31 Agosto 2008. Gara Virtus Sestri-Finale Ligure del 21 Maggio 2006 - Campionato Promozione Play Off C.U. n. 60 del 26.5.2006 Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, hanno proposto separati reclami la Soc. Virtus Sestri ed il Signor Tempestini Bruno, tesserato per la stessa Società. Le due istanze riferite alla medesima gara, sono state discusse contemporaneamente. La Società Virtus Sestri contesta il resoconto arbitrale e ritiene ingiusta l’ammenda, perciò ne chiede l’annullamento o, in subordine, la riduzione a misura più equa. Il tesserato Tempestini Bruno accusa l’arbitro di aver riferito fatti non veri in particolare a) - negando di aver insultato la terna arbitrale alla quale aveva soltanto esternato in maniera civile il suo dissenso ad una decisione del direttore di gara; b) – negando ogni tentativo d’aggressione all’arbitro; c) - affermando d’essersi allontanato lentamente dal campo perché ancora dolorante ad una caviglia per un incidente patito nei mesi scorsi; d) – affermando che, al termine della gara, mentre l’arbitro usciva dal terreno di gioco accompagnato dall’allenatore della squadra, egli si trovava già all’interno dello spogliatoio per soccorrere un calciatore della sua società, colpito da epistassi per cui non era stato lui a compiere gli atti attribuitigli al termine dell’incontro. Dal che la richiesta d’annullamento o, in subordine, di riduzione della squalifica a misura più equamente rapportata ai fatti. Entrambi i ricorrenti sono comparsi in giudizio per rafforzare le rispettive istanze. Osserva la C.D. che le proposte eccezioni cozzano irrimediabilmente con le risultanze ufficiali che appaiono chiare, coerenti ed univoche ed in tal senso prevalenti sulle dichiarazioni di parte per il disposto dell’art. 31 lett A1 del C.G.S.. Tali risultanze hanno peraltro trovato ulteriore conferma nel supplemento di rapporto che questo giudicante ha ritenuto richiedere all’arbitro alla cui conoscenza sono state sottoposte le affermazioni dei reclamanti. Deve pertanto ritenersi che i fatti si siano svolti come riferiti dagli ufficiali di gara così come perfettamente compendiati dal primo giudice sul C.U. n. 60 del 26.5.2006. Sotto il profilo equitativo, la sanzione dell’ammenda alla Soc. Virtus Sestri appare congrua e va confermata mentre la squalifica del tesserato Tempestini Bruno, in ragione delle modalità di svolgimento dei fatti, va ridotta e limitata al 28 febbraio 2008. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo della Soc. Virtus Sestri, con conseguente incameramento della tassa addebitata in conto e di accogliere quello del Signor Tempestini riducendone la squalifica dal 31 Agosto 2008 al 28 febbraio 2008 restituendogli la tassa versata.
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