COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 21/09/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 1 – Procura Federale – Deferimento del Signor Luigi Grasso, presidente pro-tempore dell’U.S. Sampierdarenese 1946, e dell’U.S. Sampierdarenese 1946 rispettivamente per violazione dell’art. 1 C.G.S. e per responsabilità diretta ex art. 2 comma 4 C.G.S.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 11 del 21/09/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 1 - Procura Federale - Deferimento del Signor Luigi Grasso, presidente pro-tempore dell'U.S. Sampierdarenese 1946, e dell'U.S. Sampierdarenese 1946 rispettivamente per violazione dell'art. 1 C.G.S. e per responsabilità diretta ex art. 2 comma 4 C.G.S.
Con atto del 5 giugno 2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il Signor Luigi Grasso, presidente U.S. Sampierdarenese 1946 e la stessa società, per rispondere il primo della violazione dell’art. 1 C.G.S. e l’U.S. Sampierdarenese 1946 per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo presidente.
I fatti
Secondo l’atto d’accusa il presente deferimento costituisce il seguito di un precedente procedimento instaurato sulla base delle denunce presentate dall'U.S. Amicizia Lagaccio e U.S. A. Baiardo in ordine al comportamento dell’U.S. Sampierdarenese 1946 che, per il tramite del tecnico dell’U.S. A. Baiardo signor Marcello Argiolas, ha cercato di convincere alcuni giovani calciatori tesserati per l’una o l’altra di tali due società a transitare con l’U.S. Sampierdarenese 1946 per la stagione 2005/2006.
L’Ufficio Indagini aveva accertato che il tecnico Argiolas, all’epoca tesserato per l’U.S. A. Baiardo e successivamente transitato nell’U.S. Sampierdarenese 1946 aveva svolto, pur essendo ancora tesserato per l’U.S. A. Baiardo, attività sia pure non ufficiale, per conto e nell’interesse della società deferita, organizzando un incontro di calcio che si prefiggeva, quale finalità, quella di operare una selezione di calciatori dell’U.S. Amicizia Lagaccio e dell’U.S. A. Baiardo da far transitare, nella stagione successiva presso l’U.S. Sampierdarenese 1946. Ravvisando nel comportamento dell’Argiolas e dei giovani calciatori partecipanti all’incontro gli estremi della violazione dell’art. 1 erano stati instaurati i conseguenti deferimenti che si erano conclusi con pronuncia di condanna per i calciatori (v. decisione del G.S. di secondo grado presso il Comitato Regionale Liguria del Settore Giovanile e Scolastico su C.U. n. 30 del 2 Marzo 2006) e per il tecnico (v. decisione della C.D. Settore Tecnico su C.U. n. 100 del 1 Marzo 2006.
La Procura Federale, all’epoca dei sopraccitati deferimenti, aveva ritenuto che dalle risultanze dell’Ufficio inquirente, non vi fossero elementi provanti con certezza eventuali responsabilità o violazioni da parte dell’U.S. Sampierdarenese 1946, talché la Società non fu deferita.
Nel corso del deferimento davanti al Giudice Sportivo di secondo grado era poi emerso, attraverso una memoria difensiva proposta dalla madre di due giovani calciatori dell’U.S. A. Baiardo, che proprio in occasione della gara amichevole organizzata dall’Argiolas, nell’attesa che iniziasse la partita, era stata indetta una riunione alla quale avevano presenziato i dirigenti responsabili dell’U.S. Sampierdarenese 1946 compreso il presidente signor Luigi Grasso, l’allenatore del Baiardo signor Argiolas ed i genitori dei ragazzi, nella quale era stato proposto il tesseramento dei ragazzi, per il prossimo campionato, per l’U.S. Sampierdarenese 1946 con l’Argiolas allenatore della stessa.
Ritenuto che la rivelazione contenuta nella suddetta memoria difensiva, confortata dalla circostanza oggettiva che alcuni dei giovani calciatori delle due società denuncianti che hanno preso parte all’incontro, sono effettivamente transitati, nella stagione sportiva successiva, nelle file dell’U.S. Sampierdarenese 1946 trovando in tale nuova società il tecnico Argiolas, costituisca quell’elemento di collegamento e di prova per ritenere ascrivibile all’U.S. Sampierdarenese 1946 e per essa al suo presidente Signor Luigi Grasso, la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva di cui all’art. 1 C.G.S., la Procura Federale provvedeva al presente deferimento.
Memorie difensive
I deferiti, benché regolarmente avvisati, non si sono avvalsi della facoltà di presentare memorie difensive né hanno richiesto l’audizione in giudizio.
Il dibattimento e le richieste della Procura Federale
Si è svolto il 12 Settembre 2006 con la sola presenza del rappresentante della Procura Federale avv. Paolo Pronzato che ha sostenuto il principio di colpevolezza del signor Luigi Grasso e dell’U.S. Sampierdarenese 1946 per i quali ha richiesto per il primo, la sanzione dell’inibizione temporanea per anni uno e mesi sei e per la società l’ammenda di € 500,00.
Le conclusioni della C.D.
Dopo aver attentamente esaminato la documentazione prodotta dalla Procura Federale, la Commissione Disciplinare ritiene pienamente provate le infrazioni contestate al signor Luigi Grasso ed all’U.S. Sampierdarenese 1946 il cui comportamento, neppure respinto o giustificato in giudizio, stante l’assenza dei deferiti ed il mancato invio di memorie difensive, costituisce grave violazione dei quei principi di lealtà e probità sportiva posti in evidenza dal citato art. 1 C.G.S.. Questa Commissione non può non notare come frequentemente in ambito giovanile, anche per mezzo di marchingegni elusivi delle norme federali, società o tesserati di poco scrupolo, hanno tentato di sottrarre o addirittura sottratto, senza il preventivo consenso delle società d’appartenenza, giovani calciatori tesserati con vincolo annuale. Questo comportamento palesemente antisportivo costituisce grave violazione dell’art. 1 C.G.S. e va represso con sanzioni adeguate, che nel caso di specie sono quelle riportate nel dispositivo.
Il dispositivo
Per i motivi sopra esposti la Commissione Disciplinare delibera di infliggere al Signor Luigi Grasso, presidente dell’U.S. Sampierdarenese 1946, la sanzione dell’inibizione temporanea per anni uno e condanna l’U.S. Sampierdarenese 1946, responsabile diretta ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. al pagamento dell’ammenda di € 500,00 (euro cinquecento).
Dispone che, a’ sensi dell’art. 31 lett. D/1 C.G.S., copia della presente decisione sia notificata, a cura della Segreteria del Comitato, al Procuratore Federale ed ai soggetti deferiti.
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