COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 7 – Reclamo G.S. Prà avverso la squalifica del calciatore Barone Alessandro per tre giornate: Gara San Michele – Nuova Prà 1906 del 1.10.2006 – Campionato di Seconda Categoria C.U. n. 12 del 5.10.2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 12/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 7 - Reclamo G.S. Prà avverso la squalifica del calciatore Barone Alessandro per tre giornate: Gara San Michele – Nuova Prà 1906 del 1.10.2006 – Campionato di Seconda Categoria C.U. n. 12 del 5.10.2006 La Commissione Disciplinare, • letti gli atti; • preso atto che il G.S. ha squalificato per tre giornate effettive di gara il calciatore Barone Alessandro, con la seguente motivazione “espulso per reiterate proteste violente e insulti nei confronti dell’arbitro”; • rilevato che il G.S. Prà ha proposto reclamo chiedendo la riduzione della sanzione affermando di ritenerla eccessiva perché le proteste del calciatore non erano mai trascese in maniera ingiuriosa né tanto meno violenta; • rilevato che le considerazioni della reclamante in ordine al comportamento del calciatore appaiono in contrasto con le risultanze del rapporto arbitrale da cui si evince che il Barone era stato espulso perché al 48’ del secondo tempo, protestando, aveva afferrato per un braccio il direttore di gara per controllare quanto tempo di ricupero questi avesse assegnato; rilevato inoltre che lo stesso calciatore al termine della gara aveva continuato ad insultare l’arbitro impedendone per alcuni secondi l’uscita dal terreno di gioco; • atteso che a’ sensi dell’art. 31 lett. a1 C.G.S. al rapporto arbitrale è conferita fede probatoria privilegiata; • considerato che la sanzione della squalifica per tre giornate di gara irrogata dal G.S. appare di congrua entità in relazione alle modalità di svolgimento dei fatti e che pertanto il reclamo deve essere respinto: per questi motivi rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it