COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 19/10/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 6 – Reclamo A.D.C. Santo Stefano avverso la squalifica del calciatore Fedozzi Sandro per quattro giornate. Gara Pietraligure – Santo Stefano del 24.9.2006 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 13 del 28.9.3006
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 17 del 19/10/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 6 - Reclamo A.D.C. Santo Stefano avverso la squalifica del calciatore Fedozzi Sandro per quattro giornate. Gara Pietraligure - Santo Stefano del 24.9.2006 Campionato Prima Categoria.
C.U. n. 13 del 28.9.3006
La Commissione Disciplinare,
• letto il reclamo dell’A.D.C. Santo Stefano avverso la decisione pubblicata sul C.U. n. 13 del 28.09.2006, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per quattro giornate al calciatore Fedozzi Sandro con la seguente motivazione “A seguito di una decisione arbitrale si scagliava contro il direttore di gara in modo molto furioso, urlando frasi offensive e cercando di venire a contratto con lo stesso direttore di gara, ma veniva impedito dai suoi compagni e dagli avversari. Espulso si fermava all’ingresso del tunnel degli spogliatoi.”;
• osservato che la Società si duole dell’eccessività della sanzione perché i fatti si sarebbero svolti in maniera diversa da come riferiti dall’arbitro;
• viste le risultanze ufficiali, ed accertato che i fatti si sono effettivamente svolti come sopra motivato dal primo giudice, ma altresì valutato che nel comportamento del Fedozzi, non si ravvisano elementi di gravità tale da meritare la squalifica nella misura inflitta in primo grado che appare eccessiva;
per questi motivi
accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.D.C. Santo Stefano e per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore da quattro a tre giornate effettive di gara.
La tassa reclamo, addebitata in conto, va restituita
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