COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 03/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 5 – Deferimento disposto dal Comitato Regionale Ligure a carico dell’U.S. Rapallo 1954, del suo presidente sig. Fazzini Marco e del calciatore Pereira Jose Enrique per aver utilizzato, nella gara di Coppa Italia Sant’Ambrogio Calcio a 5 – G.R.F. Rapallo 1954 del 18.09.2006, il calciatore stesso in posizione irregolare di tesseramento.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 03/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 5 - Deferimento disposto dal Comitato Regionale Ligure a carico dell'U.S. Rapallo 1954, del suo presidente sig. Fazzini Marco e del calciatore Pereira Jose Enrique per aver utilizzato, nella gara di Coppa Italia Sant'Ambrogio Calcio a 5 - G.R.F. Rapallo 1954 del 18.09.2006, il calciatore stesso in posizione irregolare di tesseramento. La Commissione Disciplinare, visto il deferimento disposto dal Comitato Regionale Liguria a carico del Signor Fazzini Marco, presidente dell’U.S. G.R.F. Rapallo 1954, della Società stessa e del calciatore di nazionalità straniera Pereira Jose Enrique per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’utilizzo del calciatore medesimo, nella gara in epigrafe, in posizione irregolare di tesseramento; preso atto che le parti deferite, regolarmente avvisate, non si sono avvalse della facoltà di produrre memorie difensive né hanno richiesto d’essere ascoltate in giudizio; considerato che dagli atti risulta che il calciatore straniero Pereira Jose Enrique ha partecipato alla gara in epigrafe senza averne titolo perché il suo tesseramento non aveva ancora ottenuto la ratifica del C.R.; secondo le norme contenute nel C.U. n. 134 del 14.6.2005 L.N.D. la data di trasmissione o di consegna della richiesta di tesseramento non ne determina la decorrenza. Il tesseramento decorre invece dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla società con comunicazione scritta; accertato che l’atto di deferimento è stato spiccato nei termini di cui all’art. 42 comma 4 C.G.S. e verificata l’inesistenza, per la Coppa Italia Calcio a Cinque, di deroga alla norma generale in merito ai reclami o ai deferimenti avverso la posizione irregolare di calciatori (deroga solitamente applicata alle fasi eliminatorie a rapido svolgimento di Coppe Regionali con procedura particolare devoluta alla competenza del Giudice Sportivo); valutata in ogni caso la buona fede della Società e del suo presidente e rilevata la non sanzionabilità del calciatore perché all’epoca non tesserato; delibera di infliggere all’U.S. G.R.F. Rapallo 1954 la punizione sportiva di perdita della gara di Coppa Italia Sant'Ambrogio Calcio a 5 - G.R.F. Rapallo 1954 del 18.9.2006 col risultato di 6-0 (art. 12 comma 1 e comma 5 lettera a) C.G.S.) condannandola al pagamento di un’ammenda di € 150 (euro centocinquanta) (art. 13 comma 1 lett. b C.G.S.); di comminare al Signor Marco Fazzini, presidente dell’U.S. G.R.F. Rapallo 1954 la sanzione dell’ammonizione (art. 14 comma 1 lett. a C.G.S.); di prosciogliere da ogni addebito il calciatore Pereira Jose Enrique. Dispone che, a’ sensi dell’art. 31 lett. D/1 C.G.S., copia della presente decisione sia notificata, a cura della Segreteria del Comitato, ai soggetti deferiti.
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