COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 03/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 13 – Reclamo Pol. Quiliano Calcio A.S.D. avverso l’inibizione del dirigente Scappatura Ennio fino al 31.12.2006 e avverso la squalifica del calciatore Tino Andrea per cinque giornate. Gara Quiliano-Legino del 15.10.2006 Campionato Prima Categoria C.U. n. 17 del 19.10.2006 e n. 18 del 20.10.2006
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 03/11/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 13 - Reclamo Pol. Quiliano Calcio A.S.D. avverso l'inibizione del dirigente Scappatura Ennio fino al 31.12.2006 e avverso la squalifica del calciatore Tino Andrea per cinque giornate. Gara Quiliano-Legino del 15.10.2006 Campionato Prima Categoria
C.U. n. 17 del 19.10.2006 e n. 18 del 20.10.2006
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo ed esaminati gli atti, osserva:
• sul C.U. n. 18 del 20.10.2006 il G.S. squalificava per cinque giornate il calciatore Tino Andrea della Pol. Quiliano espulso al 46’ del P.T. perché protestava e scagliava volontariamente il pallone contro il direttore di gara colpendolo alla coscia destra senza provocare dolore;
• sul C.U. n. 17 del 19.10.2005 il G.S. inibiva fino al 31.12.2006 il dirigente Scappatura Ennio perché a fine gara, avvicinatosi all’arbitro con atteggiamento minaccioso, gli puntava il dito sul petto spingendolo più volte e profferendo frasi offensive e dispregiative;
• la Pol. Quiliano ha proposto reclamo avverso le due sanzioni chiedendone la riduzione ed adducendo a) per il dirigente Scappatura, che lo stesso non aveva né insultato né tanto meno toccato l’arbitro, per cui i fatti sarebbero stati riferiti in maniera distorta; b) per il calciatore Tino Andrea, che lo stesso aveva lanciato il pallone in direzione dell’arbitro a velocità molto lenta senza peraltro colpirlo;
• atteso che i fatti sono riferiti dall’arbitro in maniera chiara ed univoca, talché prevalgono, a’ sensi dell’art. 31 lett. a/1 C.G.S., sulle dichiarazioni di parte che debbono pertanto essere considerate mere allegazioni difensive di nessun pregio nel procedimento sportivo;
• valutato che per quanto riguarda il calciatore Tino Andrea debba censurarsi una condotta antiregolamentare di minor gravità mentre per il dirigente Scappatura la sanzione inflitta dal primo giudice appare equamente commisurata ai fatti riferiti sugli atti ufficiali;
per questi motivi
in parziale accoglimento del reclamo della Pol. Quiliano delibera di ridurre la squalifica del calciatore Tino Andrea da cinque a quattro giornate confermando l’inibizione inflitta al dirigente Scappatura Ennio.
Nulla per la tassa reclamo non versata.
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