COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 09/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 15 – Reclamo Soc. Traso Calcio avverso la regolarità della gara del Campionato di Terza Categoria Traso Calcio – Savignone del 15 Ottobre 2006.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 09/11/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 15 - Reclamo Soc. Traso Calcio avverso la regolarità della gara del Campionato di Terza Categoria Traso Calcio - Savignone del 15 Ottobre 2006.
All’esito della gara Traso Calcio-Savignone, disputata il 15 Ottobre 2006 valevole quale prima giornata del Campionato di Terza Categoria e terminata col risultato di 0-1, si è opposta, con rituale reclamo proposto nei termini di cui all’art. 42 comma 3 C.G.S., la Soc. Traso Calcio. Richiede il sodalizio reclamante l’applicazione dell’art. 12 comma 5 lett. a) C.G.S. a carico dell’U.S. Savignone sostenendo l’irregolare partecipazione alla gara dei calciatori Salsi Roberto e Tamberi Federico che non ne avevano titolo perché in pendenza di squalifica.
L’U. S. Savignone non ha opposto controdeduzioni.
Il reclamo merita l’accoglimento.
Dall’esame della documentazione acquisita in istruttoria risulta che i due calciatori sono incorsi ciascuno in una giornata di squalifica per recidività in ammonizioni formali raggiunta nell’ultima gara di play off stagione 2005-2006, sanzione che avrebbe dovuto essere scontata nella prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva, per l’appunto nella gara Traso Calcio-Savignone del 15 Ottobre 2006. Come si evince dagli atti ufficiali i due furono invece entrambi schierati, talché si rende inevitabile l’applicazione a carico della Soc. Savignone della sanzione della punizione sportiva di cui al già citato art. 12 comma 5 C.G.S..
Per questi motivi, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Soc. Traso Calcio, la Commissione Disciplinare delibera di infliggere all’U.S. Savignone la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Traso C. – Savignone del 15.10.2006 col risultato di 3-0.
Infligge ad entrambi i calciatori un’ulteriore giornata di squalifica e condanna l’U.S. Savignone al pagamento dell’ammenda di € 150,00 (euro centocinquanta).
Nulla per la tassa reclamo non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 09/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 15 – Reclamo Soc. Traso Calcio avverso la regolarità della gara del Campionato di Terza Categoria Traso Calcio – Savignone del 15 Ottobre 2006."