COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 30/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 21 – Reclamo ASD Andora avverso la regolarità della gara del Campionato d’Eccellenza Varazze 1912 Don Bosco-Andora del 1.11.2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 30/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 21 - Reclamo ASD Andora avverso la regolarità della gara del Campionato d’Eccellenza Varazze 1912 Don Bosco-Andora del 1.11.2006 Il 1 Novembre 2006 è stata disputata a Cogoleto la gara Varazze 1912 Don Bosco-Andora, valevole per il Campionato Regionale d’Eccellenza, terminata col risultato di 1-0. L’A.S. Andora Calcio consegnava una riserva scritta all’arbitro a firma del dirigente accompagnatore Gerundo Gerardo, nella quale sostiene che la Soc. Varazze 1912 Don Bosco avrebbe utilizzato il calciatore Cattardico Cristian in posizione irregolare di tesseramento; in data 2.11.2006 inviava quindi al Comitato Regionale Liguria preavviso telegrafico di reclamo senza però darvi seguito con l’invio nei termini delle motivazioni e con gli adempimenti formali previsti dal Codice Giustizia Sportiva. La Commissione Disciplinare, visto il disposto dell’art. 29 comma 12 che statuisce l’inefficacia della rinuncia ai reclami per i procedimenti che riguardano la posizione irregolare di calciatore, e vista altresì la specificità delle affermazioni dell’A.S. Andora, formulate nella riserva scritta allegata agli atti ufficiali, decide di entrare nel merito dell’istanza. Svolti i necessari accertamenti risultato che: • il calciatore Cattardico Cristian è stato trasferito dall’A.S. Andora Calcio alla Soc. Varazze 1912 Don Bosco con lista n. 36367 omologata dal C.R.L. il 31.10.2006; • è appurato, sulla base della ricevuta originale esibita dalla Soc. Varazze 1912 Don Bosco, che la raccomandata n. 13019882830-6 contenente la lista di trasferimento è stata spedita il 31 Ottobre 2006 dall’Ufficio Postale di Savona C.P.O.; per questi motivi visto l’art. 39 comma 5 delle N.O.I.F. che consente l’utilizzo di calciatori trasferiti dal giorno successivo alla data d’omologazione del tesseramento, la Commissione Disciplinare non può che affermare che la partecipazione del calciatore Cattardico Cristian alla gara dell’1 Novembre 2006 è avvenuta in posizione regolare. Il reclamo, solo preannunciato e non perfezionato, deve comunque essere rigettato per inammissibilità e la tassa, non versata, posta a carico dell’A.S. Andora con addebitamento sul conto.
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