COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 30/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 22 – Reclamo A.S.D. La Zagara avverso la squalifica del calciatore Alessio Ferraro per quattro giornate. Gara La Zagara – Torriglia del 4.11.2006 Campionato Prima Categoria C.U. n. 24 del 9.11.2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 30/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 22 - Reclamo A.S.D. La Zagara avverso la squalifica del calciatore Alessio Ferraro per quattro giornate. Gara La Zagara - Torriglia del 4.11.2006 Campionato Prima Categoria C.U. n. 24 del 9.11.2006 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, e rilevato che l’A.S.D. La Zagara non nega la materialità dell’addebito ascritto al proprio tesserato, limitandosi ad argomentare in ordine che: • la frase rivolta al direttore di gara che ha causato l’espulsione del Ferraro non era nei termini “così capiti, ma era esclusivamente una protesta non ingiuriosa nei confronti dell’arbitro”; • la reazione all’espulsione non si è manifestata in quei termini offensivi e violenti come descritto nel rapporto e che diverse proteste udite dall’arbitro dopo l’allontanamento del Ferraro, provenienti dal recinto degli spogliatoi, erano “anche” profferite da altre persone ivi presenti; per cui chiede la riduzione della sanzione ritenendola sproporzionata ai fatti realmente accaduti, rinunciando alla richiesta d’audizione non presentandosi in giudizio come avvisata, per l’odierna seduta. Le sovrarichiamate argomentazioni non risultano condivisibili perché in insanabile contrasto con le risultanze ufficiali cui è attributo valore di prova privilegiata a’ sensi dell’art. 31 lett. A1 C.G.S.. La frase irriguardosa rivolta dal Ferraro all’arbitro a seguito della quale egli fu espulso ed il successivo comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso posto in essere dopo la formalizzazione del provvedimento e, successivamente, dall’esterno del terreno di gioco, non consentono d’apportare riduzione alcuna alla squalifica inflitta in primo grado che, equa ed appropriata all’infrazione commessa, va confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di rigettare il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. La Zagara e per, l’effetto, dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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