COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 06/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 23 – Reclamo A.S. Ponente Calcio avverso le squalifiche dei calciatori Fichera Fabio e Sanzone Roberto fino al 7 febbraio 2007. Gara Ponente Calcio – Carlin’s Boys del 5.11.2006 – Campionato Seconda Categoria (IM) C.U. n. 17 del 9.11.2006 C.P. Imperia

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 06/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 23 - Reclamo A.S. Ponente Calcio avverso le squalifiche dei calciatori Fichera Fabio e Sanzone Roberto fino al 7 febbraio 2007. Gara Ponente Calcio - Carlin's Boys del 5.11.2006 - Campionato Seconda Categoria (IM) C.U. n. 17 del 9.11.2006 C.P. Imperia Contestando una decisione tecnica, entrambi spingevano ripetutamente l'Arbitro dal dietro causando la caduta sia del taccuino che dell’orologio che si rompeva. Successivamente, dopo l'espulsione, tenevano comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti del Direttore di gara. Con questa motivazione il Giudice Sportivo squalificava fino al 7.2.2007 i calciatori Fichera Fabio e Sanzone Roberto tesserati per l’A.S. Ponente Calcio di Sanremo, entrambi espulsi al 20’ del s.t. della gara a margine. La decisione è stata impugnata dalla società con reclamo di rito nel quale si chiede la riduzione delle squalifiche “in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti”, che avrebbero avuto un diverso svolgimento da come motivati dal primo giudice. In particolare, la reclamante sostiene che entrambi i calciatori non avevano assolutamente spinto l’arbitro precisando che il Fichera non si trovava, al momento, nei pressi del direttore di gara (al limite dell’area di rigore) ma sostava all’altezza del centro campo e che il Sanzone, che si trovava insieme con altri calciatori nelle vicinanze dell’arbitro per contestarne una decisione tecnica, non aveva causato la caduta dell’orologio, avvenuta per cause diverse e cioè per lo sgancio del perno che unisce la cassa al cinturino. Ricordato che la richiesta d’audizione deve obbligatoriamente essere formulata in maniera esplicita e mai lasciata alla discrezione del giudicante, la Commissione Disciplinare osserva come le proposte eccezioni siano del tutto ininfluenti nel giudizio d’appello poiché di segno diametralmente opposto al contenuto degli atti ufficiali sui quali sono riportati gli avvenimenti in maniera chiara ed univoca così come perfettamente compendiati nella declaratoria del primo giudice. Consegue che, vista la prevalenza del referto arbitrale sulle dichiarazioni di parte (art. 31 lett. a1 C.G.G.) e considerato che la sanzione inflitta in prime cure appare equa ed appropriata alle infrazioni commesse, la C.D. delibera di rigettare il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Ponente Calcio e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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