COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 14/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 24 – Reclamo U.S. Altarese Savam avverso la squalifica del calciatore Rigardo Daniele fino al 16 Maggio 2006 e avverso l’ammenda di € 80,00. Gara Legino-Altarese Savam del 12.11.2006 Campionato Prima Categoria C.U. n.26 del 16.11.2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 14/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 24 - Reclamo U.S. Altarese Savam avverso la squalifica del calciatore Rigardo Daniele fino al 16 Maggio 2006 e avverso l’ammenda di € 80,00. Gara Legino-Altarese Savam del 12.11.2006 Campionato Prima Categoria C.U. n.26 del 16.11.2006 La Commissione Disciplinare, osserva quanto segue. Il Giudice Sportivo, con decisione di cui al C.U. n. 26 del 16.11.2006, ha irrogato a Rigardo Daniele, calciatore tesserato per l’U.S. Altarese Savam, espulso al 44’ del secondo tempo della gara in epigrafe, la squalifica fino al 16 Maggio 2007, perché “con l’intento di protestare per una decisione tecnica, si avvicinava di corsa nei pressi del direttore di gara, lo spingeva con entrambe le mani, in modo violento da tergo facendolo barcollare”. Ha presentato reclamo avverso la suddetta decisione l’U.S. Altarese Savam sostenendo l’estraneità del proprio tesserato ai fatti addebitatigli perché reo di aver solo protestato con l’arbitro in maniera ineducata ma senza spingerlo. In tal senso produce copia fotostatica di dichiarazione rilasciata dal capitano della squadra avversaria, tendente a scagionare il Rigardo dall’accusa di aver tenuto un comportamento violento nei confronti del direttore di gara. La reclamante, che ha chiesto di essere sentita, ha concluso con la richiesta di una congrua riduzione della squalifica inflitta in primo grado. Le argomentazioni contenute nel ricorso e reiterate in data odierna non sono tali da inficiare la valenza del rapporto arbitrale, che forma piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 31 lett. a1 C.G.S.; né tale piena valenza probatoria può essere superata in alcun modo da dichiarazioni di terzi acquisite e prodotte dalla parte interessata. Va aggiunto che il rapporto arbitrale è dettagliato e specifico e non lascia spazio a diverse interpretazioni. Le ulteriori argomentazioni difensive e la documentazione allegata all’istanza, finalizzate esclusivamente a minare la credibilità del rapporto arbitrale, non incidono in alcun modo sulla veridicità dei fatti oggetto della decisione del G.S.. Ciò rilevato ed affermato, la Commissione Disciplinare ha comunque ritenuto sentire per le vie brevi l’arbitro dal quale ha ricevuto piena conferma dei fatti narrati, con la precisazione però che la spinta ricevuta, per quanto energica, lo aveva costretto ad avanzare di un paio di metri senza peraltro farlo cadere. Alla luce di tali precisazioni e tenuto conto che per la spinta l’arbitro non ebbe a subire conseguenza alcuna, la squalifica del Rigardo può essere ridotta e contenuta alla data del 31 Marzo 2007 ed in tal senso la Commissione Disciplinare delibera. L’impugnativa dell’ammenda è improponibile a’ sensi dell’art. 41 comma 3 C.G.S.. Accolto parzialmente il reclamo, la tassa deve essere restituita.
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