COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 14/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 25 – Reclamo U.S. Marinella avverso la squalifica del calciatore Musetti Damian fino al 31.1.2007 – Gara Monterosso – Marinella del 12.11.2006 Campionato Seconda Categoria (SP) C.U. n.17 del 16.11.2006 C.P. La Spezia
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 14/12/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 25 - Reclamo U.S. Marinella avverso la squalifica del calciatore Musetti Damian fino al 31.1.2007 - Gara Monterosso - Marinella del 12.11.2006 Campionato Seconda Categoria (SP)
C.U. n.17 del 16.11.2006 C.P. La Spezia
La Commissione Disciplinare,
• letto il reclamo in epigrafe e visionati gli atti ufficiali;
• rilevato che a)- l’arbitro riferiva che al termine della gara, mentre rientrava nello spogliatoio, il calciatore Musetti Damian lo spintonava da dietro con il petto; b)- la società reclamante sostiene invece che il proprio tesserato rivestendo la qualifica di capitano, aveva ritenuto opportuno frapporsi tra i propri compagni e l’arbitro stesso per salvaguardarne l’incolumità e per prevenire eventuali provvedimenti disciplinari; nell’occasione non esclude che vi sia stato contatto col direttore di gara, “ma anche se ciò fosse accaduto” si sarebbe trattato di un gesto involontario;
• ritenute processualmente ininfluenti le dichiarazioni difensive della società, essendo prevalenti, nel giudizio sportivo, le risultanze ufficiali, quando le stesse appaiono, come nel caso in esame, espresse in maniera chiara ed univoca (art. 31 lett. A1 C.G.S.) e ulteriormente confermate con apposito supplemento rilasciato al giudice sportivo;
• ritenuto che la condotta del Musetti rivesta una certa gravità e sia meritevole d’adeguata sanzione;
• considerato che la sanzione inflitta dal G.S. – squalifica fino al 31.1.2007 – appare di congrua entità in relazione ai fatti sopra descritti e che pertanto debba essere confermata con conseguente rigetto del reclamo;
per questi motivi
rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
Share the post "COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 14/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 25 – Reclamo U.S. Marinella avverso la squalifica del calciatore Musetti Damian fino al 31.1.2007 – Gara Monterosso – Marinella del 12.11.2006 Campionato Seconda Categoria (SP) C.U. n.17 del 16.11.2006 C.P. La Spezia"