COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 21/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 27 – Reclamo A.S.D. Loanesi avverso la squalifica del calciatore Fanelli Sergio -Campionato di Eccellenza – per quattro giornate. Gara Sestrese – Loanesi del 26.11.2006. C.U. n.28 del 30.11.2006

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 21/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 27 - Reclamo A.S.D. Loanesi avverso la squalifica del calciatore Fanelli Sergio -Campionato di Eccellenza - per quattro giornate. Gara Sestrese - Loanesi del 26.11.2006. C.U. n.28 del 30.11.2006 La Commissione Disciplinare letto il reclamo, osserva: l’A.S.D. Loanesi S.F. ha proposto istanza avverso la squalifica per quattro gare effettive del calciatore Fanelli Sergio, inflitta dal G.S. sul C.U. in epigrafe, perché il suddetto calciatore, al triplice fischio finale, sferrava una serie di pugni in maniera violenta al volto di un avversario facendolo cadere a terra e causando nello stesso tempo l’inizio di una rissa. Era poi trattenuto dai compagni ed allontanato. Contesta i fatti la società reclamante sostenendo che il comportamento del Fanelli è stata la conseguenza di una provocazione subita da un avversario, alla quale aveva reagito colpendolo con uno schiaffo (e non con pugni) senza farlo cadere a terra, perciò chiede la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata ai fatti. L’assunto difensivo è infondato e va respinto perché pienamente smentito dal rapporto di gara che, chiaro e preciso, così descrive i fatti: “la rissa era causata dal Sig. Fanelli Sergio n. 7 della Soc. Loanesi, il quale un istante dopo il mio triplice fischio finale alla gara, sferrava in maniera violenta una serie di pugni (circa 5) che colpivano ripetutamente un avversario al volto facendolo cadere a terra”. Sotto il profilo equitativo, considerato che il comportamento del Fanelli deve essere ricondotto al disposto dell’art. 14 lett. 2bis C.G.S. che al comma c) prevede, per la condotta violenta di particolare gravità da parte di calciatori, la squalifica minima per cinque giornate, quella inflitta in primo grado al calciatore, già al di sotto del minimo edittale, appare insuscettibile di riduzione e va confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera il rigetto del reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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