COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 04/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 26 – Reclamo del Signor Errichiello Antonio, tesserato Scoffera Calcio. avverso l’inibizione temporanea fino al 23.1.2007 – Gara Scoffera Calcio-Olimpia del 18.11.2006 C.U. n.21 del 23.11.2006 C.P. Genova
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 04/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 26 - Reclamo del Signor Errichiello Antonio, tesserato Scoffera Calcio. avverso l'inibizione temporanea fino al 23.1.2007 - Gara Scoffera Calcio-Olimpia del 18.11.2006
C.U. n.21 del 23.11.2006 C.P. Genova
La Commissione Disciplinare, visti gli atti e letto il reclamo con il quale il signor Errichiello Antonio lamenta l’entità dell’inibizione inflittagli dal giudice sportivo per aver a fine gara insultato e spintonato l’arbitro, acquisito un supplemento di rapporto nel quale il direttore di gara conferma d’essere stato aggredito verbalmente con frasi irriguardose dal sopraccitato dirigente della Soc. Scoffera Calcio, senza però che lo stesso arrivasse al contatto fisico diretto, in accoglimento dell’istanza come sopra proposta, delibera di ridurne l’inibizione dal 23.1.2007 al 31.12.2006.
Accolto il reclamo, dispone la restituzione della tassa versata.
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