COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 34 – Reclamo A.S.D. Golfodianese Calcio avverso la squalifica del calciatore La Palomenta Federico per cinque giornate. Gara Golfodianese-Albisole 1909 del 23.12.2006 Campionato Juniores Regionale C.U. n. 32 del 4.1.2007 La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo osserva

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 34 - Reclamo A.S.D. Golfodianese Calcio avverso la squalifica del calciatore La Palomenta Federico per cinque giornate. Gara Golfodianese-Albisole 1909 del 23.12.2006 Campionato Juniores Regionale C.U. n. 32 del 4.1.2007 La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo osserva con C.U. n. 32 del 4.1.2007 il Giudice Sportivo squalificava per cinque gare effettive il calciatore La Palomenta Federico perché, espulso per doppia ammonizione all’11° del 2° tempo al 47° rientrava in campo a gioco in svolgimento aggredendo violentemente un giocatore avversario con calci e pugni. Reiterava tale comportamento nei confronti d’altri giocatori avversari, che erano intervenuti a difesa del proprio compagno. L’A.S.D. Calcio Golfodianese ha proposto reclamo avverso la suddetta squalifica, sostenendo che l’arbitro era incorso in un evidente equivoco perché il La Palomenta aveva reagito ad una palese aggressione da parte di ben quattro avversari talché da aggredito era diventato aggressore. Il reclamo è infondato e va respinto. I fatti così come risultanti dagli atti ufficiali di gara non possono che essere confermati, stante la fede privilegiata di cui godono ai sensi dell’art. 31 a1) del C.G.S., l’assoluta mancanza d’elementi di prova contraria e la gravità della condotta violenta e le modalità della stessa, per questi motivi rigetta il reclamo con conseguente incameramento della tassa e restituzione della quota versata in esubero.
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