COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 35 – Reclamo A.S.D. Corniglianese 1919 avverso la squalifica del calciatore Ruotolo Francesco per tre giornate. Gara Amicizia Lagaccio-Corniglianese del 7.1.2007 Campionato Eccellenza C.U. n. 33 del 11.1.2007

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 25/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 35 - Reclamo A.S.D. Corniglianese 1919 avverso la squalifica del calciatore Ruotolo Francesco per tre giornate. Gara Amicizia Lagaccio-Corniglianese del 7.1.2007 Campionato Eccellenza C.U. n. 33 del 11.1.2007 La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento, osserva: L’A.S.D. Corniglianese 1919 proponeva reclamo, nell’interesse del proprio tesserato Ruotolo Francesco, che al termine della gara Lagaccio-Corniglianese disputata il 7.1.2007 aveva offeso la terna arbitrale rivolgendole frasi gravemente ingiuriose. Il G.S. sanzionava il calciatore espulso con il provvedimento citato in epigrafe. Nel reclamo proposto la Società, che nel frattempo ha rinunciato all’audizione, si duole dell’eccessività della sanzione, sostenendo che il proprio tesserato, al termine della gara, si è rivolto all’arbitro soltanto per lamentarsi per le troppe ed ingiustificate espulsioni comminate durante l’incontro ai propri compagni, senza tuttavia pronunciare le parole riferite nel referto. Viste le risultanze ufficiali, ed accertato che i fatti si sono effettivamente svolti come sopra motivato dal primo giudice, ma altresì valutato che nel comportamento del Ruotolo, non si ravvisano elementi di gravità tale da meritare la squalifica nella misura inflitta in primo grado che appare eccessiva; per questi motivi accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Corniglianese 1919 e per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore da tre a due giornate effettive di gara. La tassa reclamo, addebitata in conto, va restituita
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