COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 36 – Reclamo Oratorio Sportivo Val Steria avverso la squalifica dl calciatore Iannolo Marco per quattro giornate. Gara Riva Ligure-Val Steria del 21.1.2007 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 26 del 25.1.2007 C.P. Imperia

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 08/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 36 - Reclamo Oratorio Sportivo Val Steria avverso la squalifica dl calciatore Iannolo Marco per quattro giornate. Gara Riva Ligure-Val Steria del 21.1.2007 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 26 del 25.1.2007 C.P. Imperia La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo, osserva • il calciatore Iannolo Marco veniva squalificato dal Giudice Sportivo per quattro giornate effettive perché “a seguito dell’avvenuta espulsione per doppia ammonizione, si scagliava verso il direttore di gara cercando di aggredirlo. Veniva prontamente fermato da due suoi compagni che con molta fatica, lo allontanavano dal terreno di gioco. Pronunciava, inoltre, frasi gravemente offensive nei confronti dell’arbitro”; • nel reclamo la soc. Oratorio Sportivo Val Seria chiede la riduzione della squalifica inflitta opponendo al referto arbitrale un diverso svolgimento dei fatti, che deve però essere disatteso per la prevalenza degli atti ufficiali sulle dichiarazioni di parte (art. 31 lett. a1 C.G.S.). Atteso che il calciatore si è reso responsabile del comportamento riferito sugli atti ufficiali, la sanzione inflitta appare però eccessiva poiché lo Iannolo, espulso per doppia ammonizione, all’atto della formalizzazione del provvedimento, ha protestato rivolgendo all’arbitro due frasi ingiuriose. La sommatoria della squalifica per una giornata, per la doppia ammonizione, e di due giornate per le ingiurie, porta a commisurare il fermo del calciatore per tre giornate effettive di gara. Per questi motivi la Commissione Disciplinare riduce la squalifica del calciatore Iannolo Marco da quattro a tre giornate e dispone la restituzione della tassa addebitata in conto.
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