COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 38 – Reclamo A.S.D. Rivasamba H.C. Andersen avverso la squalifica del calciatore Jacopo Conti per quattro giornate. Gara Val di Vara – Rivasamba del 21.1.2007 Campionato Promozione. C.U. n. 36 del 25.1.2007

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 38 - Reclamo A.S.D. Rivasamba H.C. Andersen avverso la squalifica del calciatore Jacopo Conti per quattro giornate. Gara Val di Vara - Rivasamba del 21.1.2007 Campionato Promozione. C.U. n. 36 del 25.1.2007 In data 21.1.2007 si è svolta la gara Val di Vara - Rivasamba all’esito della quale veniva comminata la sanzione della squalifica per quattro gare effettive al calciatore Jacopo Conti per avere, come segnalato dall’assistente arbitrale, rivolto frase offensiva all’arbitro ed aver calciato il pallone verso l’arbitro senza colpirlo. Avverso tale decisione proponeva reclamo la Società A.S.D. Rivasamba H.C. Andersen, affermando che il calciatore non ha integrato la condotta ingiuriosa attribuitagli essendosi limitato ad una protesta verso una decisione tecnica e che non corrisponde alla “veridicità” dei fatti quanto riferito dall’assistente circa il gesto compiuto dal Conti di allontanare il pallone, avendolo egli calciato “in linea retta” contro il muretto e non contro l’ufficiale di gara. Chiede pertanto un’equa riduzione della sanzione che ritiene eccessivamente gravosa. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, e ritenuto che agli stessi è attribuita prova di fede privilegiata e che pertanto i fatti si sono svolti come riportato nella declaratoria del primo giudice, respinta quindi ogni contraria eccezione proposta dalla reclamante ma considerato che, in relazione all’obiettiva modalità di svolgimento dei fatti, appare equo ridurre la sanzione inflitta al calciatore determinandola nella squalifica per tre giornate effettive di gara, per questi motivi delibera di ridurre la squalifica del calciatore Jacopo Conti da quattro a tre giornate di gara. La tassa reclamo, addebitata in conto, va restituita
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it