COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 22/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 39 – Reclamo S.S. Mavela Marmi Calcio a 5 avverso la squalifica del calciatore Pellegrino Matteo per tre giornate. Gara S. Cecilia Albisola – Mavela Marmi del 29.1.2007 – Campionato Calcio a 5 Serie C/1. C.U. n. 37 del 1.2.2007

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 22/02/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 39 - Reclamo S.S. Mavela Marmi Calcio a 5 avverso la squalifica del calciatore Pellegrino Matteo per tre giornate. Gara S. Cecilia Albisola - Mavela Marmi del 29.1.2007 - Campionato Calcio a 5 Serie C/1. C.U. n. 37 del 1.2.2007 La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo, osserva • il calciatore Pellegrino Matteo veniva squalificato dal Giudice Sportivo per tre giornate effettive perché “espulso per doppia ammonizione alla notifica del provvedimento, offendeva gravemente il direttore di gara”; • nel reclamo la S.S. Mavela Marmi, pur ammettendo i fatti, chiede la riduzione della squalifica, che ritiene eccessiva in relazione alla breve durata del campionato di calcio a cinque che si esaurisce in sole quattordici gare. Ritiene la Commissione Disciplinare di non poter accogliere il reclamo, poiché la sanzione inflitta al calciatore è conforme alle norme che prevedono per la fattispecie d’infrazione, la squalifica per due giornate per la frase ingiuriosa indirizzata all’arbitro (art. 14 comma 2bis lett. A C.G.S.), in aggiunta ad una giornata per l’espulsione per doppia ammonizione. Per questi motivi la Commissione Disciplinare respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Mavela Marmi e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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