COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 37 – Reclamo A.S.D. Albisole 1909 avverso le inibizioni dei dirigenti Mendicino Massimo e Ricci Dario fino al 31 Gennaio 2008 e avverso l’ammenda di € 500,00 – Gara Albisole 1909-Sassello del 21.1.2007 Campionato Prima Categoria C.U. n. 36 del 25.1.2007
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 37 - Reclamo A.S.D. Albisole 1909 avverso le inibizioni dei dirigenti Mendicino Massimo e Ricci Dario fino al 31 Gennaio 2008 e avverso l'ammenda di € 500,00 - Gara Albisole 1909-Sassello del 21.1.2007 Campionato Prima Categoria
C.U. n. 36 del 25.1.2007
Il Giudice Sportivo, con declaratoria apparsa sul C.U. n. 37 del 25 Gennaio 2007, in ordine alla gara Albisole 1909-Sassello del 21.1.2007, infliggeva alla Soc. Albisole 1909 la squalifica del campo per un turno, l’ammenda di € 500 ed inibiva fino al 31 Gennaio 2008 Mendicino Massimo, dirigente addetto all’arbitro, e Ricci Dario, dirigente responsabile.
Contro le sanzioni inflitte ai due dirigenti e contro l’ammenda, propone reclamo la soc. Albisole 1909, lamentandone l’eccessività con le seguenti motivazioni:
• entrambi i tesserati avevano svolto le loro funzioni secondo i regolamenti, senza toccare o strattonare l’arbitro: il Mendicino lo aveva accompagnato fino alla sua autovettura per poi vederlo partire senza alcuna richiesta di collaborazione; il Ricci, appostato in prossimità dell’incrocio con la via principale, vista la presenza di alcune persone sostanti nei pressi, al fine che la situazione non degenerasse, aveva cercato di convincere il direttore di gara a restare in auto ed allontanarsi immediatamente per non peggiorare la situazione creatasi. Questi, invece di proseguire immediatamente, era stato imprudente e si era fermato alcuni metri dopo essere partito ed era stato in quel frangente che il dirigente aveva cercato di tutelarlo;
• l’arbitro inoltre non aveva parcheggiato la propria autovettura all’interno del campo di gioco nell’apposito luogo all’uopo destinato, consegnando le chiavi al dirigente della società per la custodia del veicolo, ma aveva optato per la sosta del mezzo a circa cento metri di distanza dal campo di gara, di fronte ad un supermercato aperto anche la domenica;
Tali eccezioni difensive sono state riproposte in giudizio dal rappresentante del sodalizio reclamante.
Osserva la Commissione Disciplinare che i fatti si sono svolti come riferito sul referto di gara, il cui compendio forma oggetto della corposa e precisa sentenza del primo giudice, alla quale si rimanda.
Il citato rapporto, pur rivestendo fonte di fede privilegiata, non riusciva però a dirimere alcuni dubbi sulla dinamica e sul comportamento dei due dirigenti, mancando nel fascicolo alcune precisazioni che invece sono state dedotte nel reclamo, talché la Commissione Disciplinare ha ritenuto opportuno la convocazione dell’arbitro affinché fosse possibile far luce in ordine alla narrazione fornita dalla reclamante, che in parte contrasta con quanto riferito dall’ufficiale di gara.
Il Direttore di gara però, convocato per il tramite del rappresentante dell’A.I.A., in violazione degli artt. 1 comma III e 30 comma IV C.G.S., non presenziava all’udienza del 13 febbraio 2007 senza peraltro addurre giustificazione alcuna tranne quella verbale, fornita tramite il citato rappresentante, di un impedimento per causa di lavoro, ed inviando nel contempo, a mezzo telefax, uno spontaneo e non richiesto laconico supplemento di piena conferma di quanto già riferito in precedenza. Tale censurabile comportamento non può che conferire forza agli assunti difensivi della società portando questo giudicante ad una diversa valutazione delle sanzioni inflitte al Mendicino e al Ricci, la cui condotta pur presentando connotati di notevole gravità (si veda lo strattonamento dell’arbitro e l’inerzia nel chiamare l’intervento della forza pubblica) è passibile di sanzione più contenuta.
I fatti e le aggressioni subite dall’arbitro per opera dei “tifosi” non consente invece alcun intervento sulle responsabilità della società talché l’ammenda, quale sanzione aggiuntiva alla squalifica del campo, deve trovare piena conferma nella misura determinata dal primo giudice.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale riforma, accoglie il reclamo riducendo l’inibizione dei dirigenti Mendicino Massimo e Ricci Dario dal 31.1.2008 al 31.10.2007.
Dispone la restituzione della tassa.
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