COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 40 – Reclamo A.S.D. San Martino 2006 avverso la regolarità della gara del Campionato di Terza Categoria (Girone B) San Martino 2006 – Zena 2003 del 10.2.2007
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/03/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 40 - Reclamo A.S.D. San Martino 2006 avverso la regolarità della gara del Campionato di Terza Categoria (Girone B) San Martino 2006 - Zena 2003 del 10.2.2007
L’A.S.D. San Martino, nei modi e nei termini regolamentari, ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara San Martino 2006 – Zena 2003 disputata il 10 Febbraio 2007 e terminata col risultato di 0-0, eccependo l’irregolare partecipazione nelle file della soc. Zena 2003 del calciatore Oliveri Manuele, che non ne aveva titolo perché in pendenza di squalifica.
Sostiene la reclamante che l’anzidetto calciatore non ha esaurito le sei gare di squalifica (cinque per comportamento aggressivo verso l’arbitro ed una per aver raggiunto la quarta ammonizione) inflittegli dal giudice sportivo con C.U. n. 22 del 30.11.2006 C.P. Genova.
La soc. Zena 2003 non ha opposto controdeduzioni.
Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Il calciatore Oliveri Manuele ha scontato quattro delle sei giornate di squalifica nelle gare relative all’ottava, nona, decima e undicesima giornata del Campionato, la quinta nella prima del girone di ritorno ed avrebbe dovuto esaurire la sanzione nella gara San Martino 2006-Zena 2003 relativa alla terza giornata (la seconda non fu disputata e rinviata per le note disposizioni della F.I.G.C. a seguito dei gravi fatti di violenza avvenuti in due regioni).
Si evince dagli atti ufficiali di quella gara che l’Oliveri vi partecipò dal primo minuto con la maglia n. 7 e fu quindi utilizzato pur non avendo esaurito la squalifica per sei giornate inflittagli dal giudice sportivo.
Per questi motivi, in accoglimento del reclamo come proposto dall’A.S.D. San Martino, infligge alla Soc. Zena 2003 la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara col punteggio di 3-0 (art. 12 comma 1 C.G.S.).
Infligge inoltre al calciatore Oliveri Manuele la squalifica per un’ulteriore giornata ed alla soc. Zena 2003 l’ammenda di € 100 (cento).
Nulla per la tassa reclamo, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 40 – Reclamo A.S.D. San Martino 2006 avverso la regolarità della gara del Campionato di Terza Categoria (Girone B) San Martino 2006 – Zena 2003 del 10.2.2007"