COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 41 – Reclamo U.S. Altarese 1929 avverso la squalifica del calciatore Repetto Massimo per quattro giornate. Gara Alassio Auxilium – Altarese dell’11.2.2007 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 41 dell’11.2.2007

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 01/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 41 - Reclamo U.S. Altarese 1929 avverso la squalifica del calciatore Repetto Massimo per quattro giornate. Gara Alassio Auxilium - Altarese dell'11.2.2007 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 41 dell'11.2.2007 Il Giudice Sportivo sanzionava con quattro giornate di squalifica il calciatore Repetto Massimo, che l’arbitro aveva espulso perché, dopo aver compiuto un fallo su un avversario, subiva da questi una reazione provocatoria, al quale rispondeva sputandogli contro. L’U.S. Altarese ha proposto reclamo eccependo l’eccessività della sanzione e chiedendone la riduzione. Il reclamo deve trovare accoglimento sulla base dei chiarimenti forniti dall’arbitro il quale ha precisato che il Repetto aveva indirizzato lo sputo verso l’avversario, senza peraltro colpirlo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare delibera di ridurre la squalifica del calciatore Repetto Massimo da quattro a tre giornate di gara e dispone la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it