COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 42 – Reclamo S.C. Ligorna avverso la squalifica dell’allenatore Cardinale Claudio fino al 30 Maggio 2007 – Gara Corniglianese – Ligorna del 10.2.2007 Campionato Juniores Regionale C.U. n. 41 dell’11.2.2007

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 22/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 42 - Reclamo S.C. Ligorna avverso la squalifica dell'allenatore Cardinale Claudio fino al 30 Maggio 2007 – Gara Corniglianese - Ligorna del 10.2.2007 Campionato Juniores Regionale C.U. n. 41 dell'11.2.2007 Con la seguente motivazione, il Giudice Sportivo squalificava l’allenatore dello Sport Club Ligorna Cardinale Claudio fino al 30 Maggio 2007: Al 22° secondo tempo, veniva allontanato per offese e ingiurie nei confronti del direttore di gara. Mentre abbandonava il terreno di gioco reiterava lo stesso atteggiamento, Inoltre offendeva e minacciava in modo gravissimo l'arbitro. Al termine della gara, incitava i propri giocatori a non rientrare nello spogliatoio, e a scagliarsi contro gli avversari, inoltre reiterava gli insulti all'arbitro. Lo S.C. Ligorna ha proposto rituale reclamo avverso il suddetto provvedimento sostenendo che il proprio tesserato, pur avendo tenuto il censurabile comportamento posto in essere al momento dell’allontanamento, non aveva incitato al termine della gara i propri giocatori a non rientrare nello spogliatoio ed a scagliarsi contro gli avversari. E’ intervenuto in giudizio il rappresentante della società che ha rafforzato verbalmente quanto sostenuto nel reclamo ed ha chiesto la riduzione della squalifica. Il reclamo non può trovare accoglimento perché le proposte eccezioni contrastano con quanto riferito sul rapporto di gara, ulteriormente confermato dall’arbitro con apposito supplemento rilasciato a questo giudicante. La sanzione inflitta in prime cure, equa ed appropriata all’infrazione commessa, va pertanto confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare rigetta il reclamo come sopra proposto dallo S.C. Ligorna e dispone l’incameramento della tassa. Prot. n. 46 - Reclamo A.C. Entella Chiavari 1914 avverso la regolarità della gara del Campionato di terza categoria Framurese-Entella del 24.2.2007 Con rituale reclamo l’A.C. Entella Chiavari 1914 adiva questa Commissione Disciplinare affinché fosse comminata alla U.S. Framurese la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Framurese-Entella disputata a Framura il 24 febbraio 2007 e terminata col risultato di 1-1, sostenendo l’irregolare partecipazione nelle file della società ospitante del calciatore Andrea Ferrari, in costanza di squalifica, sotto il nominativo del calciatore Marco Ferrari. Il reclamo non può trovare accoglimento. In fase istruttoria, opposte le doglianze della reclamante all’arbitro dell’incontro, questi riferiva di ritenere d’aver correttamente identificato i calciatori in sede d’appello prima di dar inizio alla gara e di non ricordarsi neppure la fisionomia del calciatore. Questa C.D. fa presente che la Soc. Entella avrebbe comunque potuto esercitare il diritto di far sequestrare dall’arbitro il documento di riconoscimento del calciatore, istruendo apposito procedimento avverso la regolarità della gara davanti al giudice sportivo. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo della A.C. Entella Chiavari 1914 e dispone l’incameramento della tassa. Il reclamo denuncia della Società contiene però affermazioni circostanziate che non portano ad escludere a priori un comportamento doloso da parte della U.S. Framurese, talché questo giudicante dispone l’invio del fascicolo alla Procura Federale, affinché mediante accurate indagini, possa verificarne l’esatta consistenza.
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