COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 49 – Reclamo Polisportiva Quiliano A.S.D. avverso la regolarità della gara del Campionato Juniores Provinciale Altarese – Quiliano del 10 Marzo 2007.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 29/03/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 49 - Reclamo Polisportiva Quiliano A.S.D. avverso la regolarità della gara del Campionato Juniores Provinciale Altarese - Quiliano del 10 Marzo 2007. All’esito della gara del Campionato Juniores Provinciale Altarese-Quiliano disputata ad Altare il 10 Marzo 2007 e terminata col risultato di 1-1 si è opposta, con rituale reclamo proposto nei termini, la Pol. Quiliano, chiedendo che fosse inflitta alla U.S. Altarese la punizione sportiva di perdita della gara eccependo l’irregolare partecipazione alla stessa, nelle file della U.S. Altarese, dei calciatori Faddi Tarik e Abbane Said in posizione irregolare di tesseramento. Il reclamo deve trovare accoglimento. Dall’esame dei tabulati e dalla documentazione esistente nell’archivio del C.R. Liguria risulta che entrambi i calciatori, di nazionalità straniera, alla data della gara non erano tesserati per l’U.S. Altarese. Si rileva altresì che il 15 Gennaio 2007 l’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. ebbe a respingere, con lettera prot. 1044.13 VB/ap indirizzata alla U.S Altarese e per conoscenza al C.R. Liguria, il tesseramento del calciatore Faddi Tarik, in quanto sprovvisto della residenza in Italia da almeno dodici mesi. Questa Commissione Disciplinare deve ancora una volta richiamare l’attenzione sulle gravi responsabilità delle società che utilizzano in gare ufficiali calciatori sprovvisti di tesseramento, ricordando le conseguenze, anche di ordine penale, cui andrebbero incontro in caso di grave infortunio di soggetti che, in quanto estranei all’organizzazione federale, sono privi di copertura assicurativa obbligatoria. Per questi motivi delibera di infliggere alla U.S. Altarese la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara col punteggio di 0-3 (art. 12 comma 5 C.G.S.) e l’ammenda di € 150,00 (euro centocinquanta). Nulla per la tassa reclamo, non versata.
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