COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 52 – Reclamo Polisportiva Laigueglia avverso la squalifica del calciatore Manzionna Matteo fino al 10 Marzo 2012. Gara Bordighera-Laigueglia del 10 Marzo 2007 Campionato Juniores Provinciale C.U. n. 34 del 15 Marzo 2007 C.P. Imperia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 05/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 52 - Reclamo Polisportiva Laigueglia avverso la squalifica del calciatore Manzionna Matteo fino al 10 Marzo 2012. Gara Bordighera-Laigueglia del 10 Marzo 2007 Campionato Juniores Provinciale C.U. n. 34 del 15 Marzo 2007 C.P. Imperia. “Espulso precedentemente per aver spintonato l’arbitro facendolo indietreggiare di un paio di metri, al termine della gara, aggrediva il direttore di gara mentre rientrava negli spogliatoi colpendolo con il pugno chiuso alla testa tra il collo e l’orecchio destro facendolo cadere sulla attigua rete di recinzione e quindi successivamente al suolo. Soccorso dai dirigenti della società ospitante veniva accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Bordighera. Il medico di turno diagnosticava una prognosi di giorni quindici con la seguente motivazione: trauma contusivo distrattivo alla regione auricolare destra e collo destro con la presenza di ecchimosi”. Questa la motivazione con la quale il giudice sportivo ha inflitto al calciatore Manzionna Matteo la squalifica fino al 10 Marzo 2012. Contro tale sanzione ha proposto reclamo la Pol. Laigueglia sostenendo l’estraneità del Manzionna ai fatti addebitatigli dall’arbitro perché compiuti da altro soggetto, tale Di Matteo Thomas, calciatore tesserato “non in distinta ma che aveva seguito la squadra in trasferta”. Allega in tal senso dichiarazione autografa dello stesso Di Matteo “vero responsabile dei fatti accaduti” precisando che il reclamo veniva proposto al solo scopo di tutelare l’incolpato da “eventuali azioni legali che l’arbitro volesse giustamente intraprendere”. Osserva la Commissione Disciplinare che nel referto di gara, unico documento dal quale scaturisce, à sensi dell’art. 31 lett. A1 C.G.S., il giudizio sportivo, il fatto è chiaramente descritto dall’arbitro che così testualmente riferisce “…nel cadere riconoscevo come l’autore del gesto il sig. Manzionna Matteo, n. tessera 5213436, giocatore della Pol. Laigueglia, da me precedentemente espulso dal terreno di gioco…”, talché non è possibile in sede di giudizio sportivo, in presenza di così precise, dettagliate ed univoche dichiarazioni del direttore di gara attribuire ad altri la responsabilità del gesto. Sarà compito di altra magistratura, qualora fosse adita d’ufficio o su querela di parte, di stabilire la veridicità del referto, e nel caso scaturisse un diverso svolgimento dei fatti ed emergessero responsabilità altrui, l’incolpato avrà i mezzi per essere riabilitato mediante il ricorso per revocazione alla C.A.F. (art. 35 punto 1 lett.b C.G.S.). In ultimo questa Commissione non può omettere nota di censura per il comportamento antiregolamentare della Polisportiva Laigueglia, che – per sua dichiarazione - avrebbe permesso ad un tesserato non in distinta di sostare, in violazione delle norme che ne pongono divieto, nell’area degli spogliatoi alla quale è consentito l’accesso al solo organico (giocatori, dirigenti e collaboratori arbitrali) riportato nell’elenco preventivamente consegnato al direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione delibera il rigetto del reclamo come sopra proposto dalla Pol. Laigueglia e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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