COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 53 – Reclamo Soc. A.S.D. Green Team San Biagio avverso le squalifiche dei calciatori Loiacono Stefano fino al 12 Marzo 2012 e Baiardi Andrea fino al 12 Marzo 2008 – Gara Green Team San Biagio – Croce Verde del 10 Marzo 2007 Campionato Terza Categoria C.U. n. 38 del 15 Marzo 2007 C.P. Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 12/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 53 - Reclamo Soc. A.S.D. Green Team San Biagio avverso le squalifiche dei calciatori Loiacono Stefano fino al 12 Marzo 2012 e Baiardi Andrea fino al 12 Marzo 2008 - Gara Green Team San Biagio - Croce Verde del 10 Marzo 2007 Campionato Terza Categoria C.U. n. 38 del 15 Marzo 2007 C.P. Genova La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Con reclamo interposto dall’A.S.D. Green Team San Biagio detta società ha chiesto la riduzione delle squalifiche inflitte, nella misura riportata in epigrafe, ai calciatori Loiacono Stefano e Baiardi Andrea. Sostiene la reclamante che il Loiacono ha colpito l’arbitro con uno schiaffo e non con un pugno e che entrambe le squalifiche appaiono eccessive, soprattutto quella inflitta al primo se raffrontata con altra comminata per fatti più gravi avvenuti in altra gara dello stesso campionato. La Commissione rileva che dalle deduzioni formulate dalla Società non emergono fatti e/o elementi tali da poter indurre a rivisitare la sanzione inflitta al calciatore Loiacono, visto quanto riferito, con estrema precisione, dall’ufficiale di gara che così riporta il fatto: “…venivo colpito da un forte pugno portato da tergo alla mia nuca; barcollavo rischiando di cadere a terra…”. Non di uno schiaffo s’è trattato bensì di forte un pugno proditoriamente e vigliaccamente sferrato da tergo alla nuca dell’arbitro, talché la sanzione inflitta in primo grado va confermata. Nel merito a quanto sostiene la reclamante sul comportamento del calciatore Baiardi Andrea squalificato dal Giudice Sportivo fino al 12.3.2008 perché, a fine gara aveva rivolto frasi offensive e minacciose e quindi colpito l’arbitro con un calcio alla gamba, questo giudicante deve rilevare come l’irrogata sanzione sia palesemente incongrua e troppo contenuta per la gravità del gesto violento compiuto dal calciatore anche se fortunatamente il direttore di gara non ebbe a subire conseguenze lesive per il gesto. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera il rigetto del reclamo e dispone, a’ sensi dell’art. 32 comma 3 C.G.S., che la squalifica fino al 12 Marzo 2008 inflitta al calciatore Baiardi Andrea sia estesa al 12.9.2008. Dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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