COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 61 – Reclamo A.S.D. Vecchio Levanto avverso la squalifica del calciatore Marcello Buoncompagni fino al 31 Marzo 2008 – Gara Real Vara – Vecchio Levanto del 25.3.2007 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 52 del 29 Marzo 2007.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 61 - Reclamo A.S.D. Vecchio Levanto avverso la squalifica del calciatore Marcello Buoncompagni fino al 31 Marzo 2008 - Gara Real Vara - Vecchio Levanto del 25.3.2007 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 52 del 29 Marzo 2007. Al 36° del secondo tempo, protestando si avvicinava con fare minaccioso al direttore di gara e lo provocava. In seguito veniva espulso ma non si allontanava dal terreno di gioco, anzi cercava di raggiungere e colpire con la testa bassa l'arbitro ma veniva trattenuto a stento dai compagni, riusciva lo stesso a sputare sulla divisa del direttore di gara all'altezza del petto. Una volta uscito dalla zona spogliatoi continuava a minacciare e brandiva una asta di plastica prontamente tolta da un dirigente che tentava di calmarlo. Al termine della gara, l'arbitro veniva scortato dai dirigenti della società ospitante verso lo spogliatoio. Lo stesso Boncompagni mentre il direttore di gara era negli spogliatoi cercava inutilmente di venire a contatto, perché trattenuto, insultando anche le persone che lo trattenevano con insulti razzisti. Dopo circa 20 minuti sopraggiungevano i Carabinieri chiamati dai dirigenti della soc. Real Vara per ristabilire l'ordine. Con questa motivazione il Giudice Sportivo sanzionava il calciatore Marcello Buoncompagni tesserato per l’A.S.D. Vecchio Levanto con la squalifica fino al 31 Marzo 2008. Contro tale provvedimento disciplinare ha proposto reclamo l’A.S.D. Vecchio Levanto nel quale ammette i fatti ma chiede l’irrogazione di una adeguata riduzione della “pesante squalifica…anche a dimostrazione che con maggiori capacità riflessive gli errori commessi, ancorché gravi come quelli presi in esame, possono essere considerati assunti nel vigore della vivacità agonistica”. La Commissione Disciplinare rileva che dalle deduzioni formulate dalla Società non emergono fatti e/o elementi tali da poter indurre a rivisitare la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado a carico del sig. Buoncompagni. Infatti, ad un’attenta lettura del resoconto arbitrale, (come sopra perfettamente riassunto nella declaratoria del primo giudice) fonte privilegiata di prova come disposto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S., emerge come l’atteggiamento manifestato dal calciatore nei riguardi dell’arbitro, sia stato caratterizzato, nel suo complesso, da un elevato grado di disvalore. Il Buoncompagni non solo si è reso responsabile di un tentativo d’aggressione all’arbitro, ma gli ha indirizzato uno sputo colpendolo sulla divisa continuando dopo l’uscita dal terreno di gioco ed al termine della gara in un atteggiamento minaccioso ed aggressivo verso l’arbitro. Va ricordato che il gesto dello sputare, oltre a costituire condotta violenta, è espressione di ingiuria grave nei confronti di chi lo subisce e va pertanto a sommare alla condotta ingiuriosa e violenta una circostanza aggravante. La sanzione appare pertanto del tutto appropriata e va confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo dell’A.S.D. Real Levanto e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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