COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 50 – Comitato Regionale Liguria – deferimento dell’U.S. Framurese, del suo presidente Carfagno Paolo e del calciatore Merengoni Paolo per violazione dell’art. 1/1 C.G.S. in ordine alla partecipazione del calciatore alla gara Framurese-Entella Chiavari del 24.2.2007 in posizione irregolare di tesseramento.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 19/04/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 50 - Comitato Regionale Liguria - deferimento dell'U.S. Framurese, del suo presidente Carfagno Paolo e del calciatore Merengoni Paolo per violazione dell'art. 1/1 C.G.S. in ordine alla partecipazione del calciatore alla gara Framurese-Entella Chiavari del 24.2.2007 in posizione irregolare di tesseramento. Letto l’atto del deferimento in epigrafe, esaminata la documentazione allo stesso allegata, rilevato che alla data fissata per la discussione, le parti deferite, benché regolarmente avvisate, non si sono presentate in giudizio ed il solo calciatore Merengoni Paolo ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale asserisce di aver sottoscritto la lista di tesseramento alcuni giorni prima della gara, la Commissione Disciplinare non può che constatare come i tre accusati abbiano colposamente violato il dettato dell’art. 1/1 C.G.S. disattendendo quei principi di lealtà, probità e correttezza dallo stesso previsti: il presidente e la società facendo partecipare il calciatore Merengoni Paolo alla gara Framurese – Entella Chiavari del 24.2.2007 in posizione irregolare di tesseramento e il calciatore per avervi preso parte. Dal che delibera le seguenti sanzioni: Carfagno Paolo – presidente U.S. Framurese – inibizione temporanea per mesi due (art. 14 comma 1 lett. e C.G.S.). Merengoni Paolo – calciatore tesserato U.S. Framurese – ammonizione, sanzione così determinata per avergli riconosciuto il principio di buona fede, e averlo ritenuto non responsabile della spedizione tardiva della propria lista di tesseramento (art. 14 comma 1 lett. a C.G.S.). U.S. Framurese – ammenda di € 200,00 per responsabilità diretta del proprio presidente nel comportamento illecito accertato (art. 13 comma 1 lett. b C.G.S.). Dispone che, a’ sensi dell’art. 31 lett. D/1 C.G.S., copia della presente decisione sia notificata, a cura della Segreteria del Comitato, ai soggetti deferiti.
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