COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 02/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 64 – Reclamo U.C.S. Campus avverso decisioni del G.S. in ordine alla gara del Campionato Femminile di Serie C Campus – Pontedecimo Polis del 15.4.2007. C.U. n. 56 del 26 aprile 2007

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 02/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 64 - Reclamo U.C.S. Campus avverso decisioni del G.S. in ordine alla gara del Campionato Femminile di Serie C Campus - Pontedecimo Polis del 15.4.2007. C.U. n. 56 del 26 aprile 2007 Il Giudice Sportivo, con declaratoria apparsa sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 26 Aprile 2007 respingeva il reclamo col quale l’U.C.S. Campus aveva richiesto fosse disposta l’effettuazione a nuovo della gara in epigrafe, che non era stato possibile disputare alla data fissata a calendario, ed infliggeva alla società la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara col punteggio di 0-3, attribuendo la responsabilità dei fatti alla stessa società in quanto ospitante. L’U.C.S. Campus ha proposto appello, nei termini e con l’osservanza del disposto dal C.U. n. 69 della F.I.G.C., nel quale respinge ogni responsabilità per la mancata effettuazione della gara elencandone dettagliatamente le ragioni, in pratica reiterando quanto già proposto al G.S. col primo reclamo. In giudizio è intervenuto il rappresentante della società ricorrente per sostenere e meglio precisare le eccezioni proposte nell’atto d’appello. Esaminata la documentazione e svolti i necessari accertamenti, la Commissione, rilevato che la causa dei contrattempi origine della mancata disputa della gara non sono esclusivamente imputabili alla società ricorrente, decide di accogliere il reclamo. Per questi motivi, delibera di annullare quanto deciso dal primo giudice in ordine alla gara Campus-Pontedecimo del 15 Aprile 2007 e rinvia gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale per la fissazione della nuova data per la disputa dell’incontro. Dispone che copia della presente decisione sia inviata mediante telefax all’U.C.S. Campus, alla Soc. Pontedecimo Polis ed alla Commissione d’Appello Federale secondo il disposto del citato C.U. n. 69 della F.I.G.C. Nulla per la tassa reclamo.
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