COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 63 – Reclamo A.S.D. Magra Azzurri avverso la squalifica delle calciatrici Oddo Jolanda fino al 30 Aprile 2009 e Delfino Francesca per quattro giornate ed avverso l’ammenda di € 220,00 – Gara Bragno – Magra Azzurri del 1 Aprile 2007 – Campionato Nazionale Femminile Serie C. C.U. n. 53 del 5 aprile 2007
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 03/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 63 - Reclamo A.S.D. Magra Azzurri avverso la squalifica delle calciatrici Oddo Jolanda fino al 30 Aprile 2009 e Delfino Francesca per quattro giornate ed avverso l'ammenda di € 220,00 - Gara Bragno - Magra Azzurri del 1 Aprile 2007 - Campionato Nazionale Femminile Serie C.
C.U. n. 53 del 5 aprile 2007
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali, osserva:
L’A.S.D. Magra Azzurri ha proposto reclamo avverso a)- la squalifica della calciatrice Oddo Jolanda fino al 30 Aprile 2009, espulsa per aver insultato e minacciato l’arbitro al quale aveva indirizzato uno sputo da una distanza d’un palmo, colpendolo al viso ed alla bocca; b)- la squalifica della calciatrice Delfino Francesca per quattro giornate, espulsa per gravi insulti e minacce all’ufficiale di gara; c)- l’ammenda di € 220,00 per insulti e minacce all’arbitro da parte di sostenitori della squadra nel periodo tra il 30’ del secondo t. e la fine della gara e perché al momento d’abbandonare il terreno di gioco, l’arbitro, contestato dalle calciatrici e dai sostenitori dell’A.S.D. Magra, era costretto a ritardare l’uscita nella attesa dell’arrivo della forza pubblica.
Sostiene la società, nel reclamo ed anche in giudizio, in sede d’audizione del proprio rappresentante, quanto a Oddo Jolanda, che lo sputo non poteva aver colpito l’arbitro perché la tesserata si trovava molto più distante dal direttore di gara di quanto lo stesso aveva riferito negli atti; quanto a Delfino Francesca, che la frase ingiuriose rivolte all’arbitro sono “altamente alterate” nel referto di gara e che comunque la tesserata non aveva minacciato l’ufficiale di gara; quanto all’ammenda la stessa è stata inflitta in misura eccessiva per fatti di poca rilevanza perché l’arbitro aveva ritenuto pericolosa per la sua incolumità la presenza, all’uscita dal campo, di pochi tifosi che lo insultavano ed aveva preteso l’intervento della forza pubblica.
Ritiene la Commissione Disciplinare di accogliere parzialmente il reclamo dell’A.S.D. Magra Azzurri.
La sanzione della squalifica per quattro giornate inflitta alla calciatrice Delfino Francesca e quella dell’ammenda di € 220,00 alla società appaiono eccessive in relazione a quanto riportato sul rapporto di gara e vanno ridotte.
Quanto alla calciatrice Oddo Francesca, le eccezioni proposte dalla Società confliggono in maniera insanabile col resoconto dell’arbitro, che al riguardo è chiaro e preciso nella descrizione dei fatti e pertanto, per il disposto dell’art. 31 lett. A1 C.G.S. prevalente sulle dichiarazioni di parte vanno respinte. Occorre ricordare, e proprio di recente questo giudicante in tal senso si è espresso, come il gesto dello sputare, oltre a costituire condotta violenta, è espressione di ingiuria grave nei confronti di chi lo subisce e va pertanto a sommare alla condotta violenta una circostanza aggravante che raggiunge il suo acme, quando lo sputo, scagliato da distanza ravvicinata, attinge l’arbitro, come nel caso di specie, al volto ed alla bocca.
Per questi motivi, in parziale accoglimento del reclamo dell’A.S.D. Magra Azzurri la Commissione Disciplinare delibera di ridurre la squalifica della calciatrice Delfino Francesca da quattro a due giornate effettive di gara e di ridurre l’ammenda alla società da € 220,00 a € 100,00. Conferma la sanzione inflitta a Oddo Jolanda, in quanto appropriata al gesto compiuto dalla giocatrice ai danni dell’arbitro.
In quanto parzialmente accolto il reclamo, la tassa addebitata in conto deve essere restituita.
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