COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 60 – Deferimento disposto dal C.R.Liguria a carico di Strinati Saverio, Presidente Soc. Angelo Baiardo, della Soc. Angelo Baiardo e del calciatore Cremonini Lorenzo – Viol. Art. 1/1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 03/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 60 - Deferimento disposto dal C.R.Liguria a carico di Strinati Saverio, Presidente Soc. Angelo Baiardo, della Soc. Angelo Baiardo e del calciatore Cremonini Lorenzo - Viol. Art. 1/1 C.G.S. Il Comitato Regionale Liguria, con atto del 29 Marzo 2007, ha deferito al giudizio di questa Commissione Disciplinare la Soc. Angelo Baiardo ed il suo presidente Saverio Strinati, per violazione dell’art. 1/1 C.G.S. per aver utilizzato il calciatore Cremonini Lorenzo, in costanza di squalifica, nella gara del Campionato Regionale Juniores Audace Gaiazza Valverde – A. Baiardo del 17 Marzo 2007. Con lo stesso atto ha deferito anche il calciatore sopra menzionato. Contestati gli addebiti e fissata la data del dibattimento, nessuno si è presentato in giudizio; gli incolpati non si sono neppure avvalsi della facoltà di inviare memorie difensive. Visti gli atti, la Commissione Disciplinare non può che accogliere il deferimento poiché risulta evidente che il calciatore Cremonini Lorenzo, squalificato per una giornata con C.U. n. 50 del 15 Marzo 2007 ha indebitamente partecipato alla gara in epigrafe senza aver neutralizzato la sanzione. Sono stati così disattesi dai deferiti quei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva previsti dall’art. 1/1 C.G.S., talché la C.D. infligge le seguenti sanzioni: Strinati Saverio – presidente Soc. A. Baiardo – inibizione temporanea mesi uno (art. 14 comma 1 lett. e C.G.S.); Cremonini Lorenzo – calciatore tesserato Soc. A. Baiardo – squalifica per un’ulteriore giornata; Soc. A. Baiardo – ammenda € 250,00 (euro duecentocinquanta) (art. 13 comma 1 lett. b C.G.S.); Dispone che, a’ sensi dell’art. 31 lett. D/1 C.G.S., copia della presente decisione sia notificata, a cura della Segreteria del Comitato, ai soggetti deferiti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it