COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 21/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 71 – Reclamo G.S. Bargagli avverso la regolarità della gara O.C. S. Giovanni Battista – Bargagli del 16 Maggio 2007 – gara d’andata dei play-out del Campionato di seconda categoria.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 21/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 71 – Reclamo G.S. Bargagli avverso la regolarità della gara O.C. S. Giovanni Battista – Bargagli del 16 Maggio 2007 – gara d’andata dei play-out del Campionato di seconda categoria.
All’esito della gara S. Giovanni Battista – Bargagli, disputata il 16 Maggio 2007 valevole per l’andata dei play-out di seconda categoria terminata col risultato di 0-1 si è opposta con reclamo inoltrato nei termini abbreviati e con le modalità stabilite dal C.U. n. 70 del 7 febbraio 2007 della F.I.G.C., il G.S. Bargagli. Sostiene la reclamante che la Soc. San Giovanni Battista ha fatto partecipare alla gara i calciatori Magliocco Simone e Efrati Fabrizio in costanza di squalifica, perciò chiede l’applicazione a carico della società ospitante della punizione sportiva di cui all’art. 12 C.G.S.
Svolti gli accertamenti del caso è emerso quanto segue:
Efrati Fabrizio – Dagli atti ufficiali della gara non risulta che il calciatore sia stato utilizzato, perciò nulla si rileva ai fini della richiesta del G.S. Bargagli.
Magliocco Simone – dal C.U. n. 45 del 3 Maggio 2007 C.P. di Genova, il calciatore risulta squalificato per due giornate, entrambe per recidività in ammonizioni (tredicesima e quattordicesima infrazione inflitte rispettivamente nella gara San Giovanni Battista – S. Olcese del 25 Aprile 2007, diciottesima giornata ricupero della terza di ritorno, e S. Giovanni Battista-Bargagli del 29 Aprile 2007, penultima giornata); consegue che i due turni di squalifica dovevano essere scontati col fermo del calciatore nell’ultima gara di campionato e nella gara d’andata di play-out cioè San Giovanni Battista-Bargagli del 16 Maggio 2007.
Poiché dagli atti ufficiali di quest’ultima gara si rileva la partecipazione diretta del calciatore Magliocco, devesi concludere con l’accoglimento del reclamo del G.S. Bargagli.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare infligge alla Soc. O.C. San Giovanni Battista la punizione sportiva di perdita della gara col risultato di 0-3 (art. 12 punto 5 C.G.S.).
Infligge al calciatore Magliocco Simone la squalifica per un’ulteriore giornata ed alla Soc. O.C. San Giovanni Battista l’ammenda di € 150,00 (euro centocinquanta).
Dispone l’invio della presente delibera a mezzo telefax alle due società ed alla Commissione d’Appello Federale.
Nulla per la tassa reclamo che deve essere restituita.
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