COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 07/06/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 65 – Comitato Regionale Liguria – Deferimento dell’A.S.D Vecchio Levanto, del suo presidente signor Maggiani Enrico e del calciatore Currarino Matteo per viol. art. 1/1 C.G.S. in ordine all’utilizzo di quest’ultimo in posizione irregolare di tesseramento in nove gare del Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 07/06/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 65 – Comitato Regionale Liguria - Deferimento dell'A.S.D Vecchio Levanto, del suo presidente signor Maggiani Enrico e del calciatore Currarino Matteo per viol. art. 1/1 C.G.S. in ordine all’utilizzo di quest'ultimo in posizione irregolare di tesseramento in nove gare del Campionato Juniores Provinciale Letto l’atto del deferimento in epigrafe, esaminata la documentazione allo stesso allegata, rilevato che alla data fissata e comunicata per la discussione si è presentato in giudizio il solo rappresentante della società, che ha addotto alcune giustificazioni a discolpa dell’A.S.D. Vecchio Levanto e del suo presidente, la Commissione Disciplinare non può che constatare come i fatti contestati, riportati in epigrafe, hanno costituito colposa violazione dell’art. 1/1 C.G.S. risultando disattesi quei principi di lealtà, probità e correttezza dallo stesso previsti. Dal che delibera le seguenti sanzioni: Maggiani Enrico – presidente A.S.D. Vecchio Levanto – inibizione temporanea per mesi uno (art. 14 comma 1 lett. e C.G.S.). A.S.D. Vecchio Levanto – ammenda di € 200,00 per responsabilità diretta del proprio presidente nel comportamento illecito accertato (art. 13 comma 1 lett. b C.G.S.). Nessun provvedimento per il calciatore Currarino Matteo in quanto soggetto non tesserato. Dispone che, a’ sensi dell’art. 31 lett. D/1 C.G.S., copia della presente decisione sia notificata, a cura della Segreteria del Comitato, ai soggetti deferiti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it