COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 21/06/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 74 – Reclamo Soc. Scoffera Calcio A.S.D. avverso la squalifica del calciatore Vivardi Antonio fino al 31 dicembre 2007 – Gara Scoffera – DLF del 19 maggio 2007 Campionato terza categoria – Play off C.U. n. 48 del 14 Maggio 2007 C.P. Genova

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 21/06/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 74 - Reclamo Soc. Scoffera Calcio A.S.D. avverso la squalifica del calciatore Vivardi Antonio fino al 31 dicembre 2007 - Gara Scoffera - DLF del 19 maggio 2007 Campionato terza categoria - Play off C.U. n. 48 del 14 Maggio 2007 C.P. Genova La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo, osserva • il calciatore Vivardi Antonio veniva squalificato dal Giudice Sportivo fino al 31 dicembre 2007 perché “a fine gara protestava vivacemente nei confronti dell’arbitro il quale gli comunicava (essendo già stato ammonito) di considerarsi espulso per doppia ammonizione. A questo punto, fingendo di volerlo salutare, gli stringeva fortemente la mano premendola contro il muretto di cemento della scala, procurandogli un’abrasione dolorosa al polso destro”; • nel reclamo, rafforzato verbalmente dal proprio rappresentante, la soc. Scoffera Calcio A.S.D. chiede la riduzione della squalifica inflitta opponendo al referto arbitrale un diverso svolgimento dei fatti, in pratica negando ogni comportamento violento del calciatore nei confronti dell’arbitro; • tali affermazioni, in presenza di un chiaro e preciso rapporto arbitrale come nel caso di specie, devono però essere disattese per la nota prevalenza, nel giudizio sportivo, degli atti ufficiali sulle dichiarazioni di parte (art. 31 lett. a1 C.G.S.). Atteso pertanto che il calciatore Vivardi Antonio si è reso responsabile del comportamento riferito sul resoconto di gara, la sanzione inflitta appare equa e proporzionata all’infrazione commessa, e va confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare rigetta il reclamo come sopra proposto dalla Soc. Scoffera Calcio A.S.D. e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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