COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 27/09/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 44 (stagione 2006-2007) – Comitato Regionale Liguria – Deferimento del signor Festa Antonio, presidente del G.S. Bordighera e del G.S. Bordighera per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’utilizzo in gara ufficiale del calciatore Albini Darwin in posizione irregolare di tesseramento. Deferimento del calciatore Albini Darwin per aver sottoscritto un doppio tesseramento ed aver partecipato nelle file del G.S. Bordighera in posizione irregolare di tesseramento.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 27/09/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 44 (stagione 2006-2007) – Comitato Regionale Liguria – Deferimento del signor Festa Antonio, presidente del G.S. Bordighera e del G.S. Bordighera per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’utilizzo in gara ufficiale del calciatore Albini Darwin in posizione irregolare di tesseramento. Deferimento del calciatore Albini Darwin per aver sottoscritto un doppio tesseramento ed aver partecipato nelle file del G.S. Bordighera in posizione irregolare di tesseramento. Con atto del 22 febbraio 2007, il Comitato Regionale Liguria ha deferito alla Commissione Disciplinare: • Festa Antonio, presidente del G.S. Bordighera, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per aver utilizzato nella gara del Campionato Juniores Bordighera-Santo Stefano al Mare del 16.12.2006, il calciatore Albini Darwin, nato il 1.1.1989, in posizione irregolare perché, alla data, tesserato per l’A.C. Ospedaletti Sanremo. • G.S. Bordighera, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. (art. 4 comma 1 C.G.S. nuovo Codice Giustizia Sportiva). • Albini Darwin, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per aver contratto doppio tesseramento (uno a favore dell’A.C. Ospedaletti e l’altro per il G.S. Bordighera) e per aver partecipato alla gara del Campionato Juniores Bordighera-Santo Stefano al Mare del 16.12.2006 in posizione irregolare. Contestati gli addebiti ai deferiti, all’odierna riunione nessuno è comparso. Il signor Festa, con telefax del 18 Settembre 2007, ha rinunciato all’audizione precedentemente richiesta. In sede di discussione, acquisita agli atti la lettera prot. 6489.18/118 del 19.6.2006 con la quale Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. ha dichiarato valida la lista di tesseramento sottoscritta dall’Albini Darwin a favore della A.C - S.S.D. Ospedaletti Sanremo, la Commissione Disciplinare ritiene che, dalla documentazione allegata al deferimento, appaiono pienamente provate le violazioni contestate ai deferiti, per cui delibera le seguenti sanzioni: - Festa Antonio – presidente G.S. Bordighera - inibizione temporanea per mesi uno (art. 19 comma 1 lett. h C.G.S.). - G.S. Bordighera - ammenda di € 100,00 (euro cento) per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. (art. 18 comma 1 lett. b C.G.S.). - Albini Darwin – calciatore all’epoca tesserato per l’A.C. S.S.D. Ospedaletti Sanremo, squalifica per mesi due. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it