COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 27/09/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 1 – Procura Federale – deferimento Francesco D’Alessandro, presidente Rapallo Ruentes 1914 e soc. Rapallo Ruentes 1914 per viol. Art. 1 comma 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 27/09/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 1 - Procura Federale - deferimento Francesco D'Alessandro, presidente Rapallo Ruentes 1914 e soc. Rapallo Ruentes 1914 per viol. Art. 1 comma 1 C.G.S. Con provvedimento del 27 giugno 2007 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare: • Francesco D’Alessandro, presidente della Società AD Rapallo Ruentes 1914, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per aver tesserato quale allenatore, nella stagione 2006-2007, il signor Di Marco Roberto dopo che lo stesso aveva già operato nella stessa stagione sportiva quale dirigente ed allenatore di fatto dell’ASD Goliardica Priaruggia; • la società AD Rapallo Ruentes 1914 per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. (art. 4 comma 1 C.G.S. nuovo Codice Giustizia Sportiva). Contestate le infrazioni e fissata la data della discussione, le parti deferite avendo rinunciato a produrre memorie difensive ed a presentarsi in giudizio, l’udienza si è aperta con l’intervento della Procura Federale, rappresentata dall’avv. Alberto Pugno Vanoni, che ha sostenuto la colpevolezza dei deferiti per i quali ha richiesto, per il D’Alessandro l’inibizione temporanea per mesi quattro e per la Soc. AD Rapallo Ruentes la condanna al pagamento dell’ammenda di € 500,00. Esaminata la documentazione allegata all’atto di deferimento, la Commissione Disciplinare non può che accogliere il principio di colpevolezza sostenuto dalla Procura Federale risultando provati dalle risultanze dell’Ufficio Indagini gli addebiti contestati al presidente della società AD Rapallo Ruentes e conseguentemente affermare la responsabilità diretta della società; perciò, tenuto anche conto del comportamento processuale delle parti deferite, che nulla hanno eccepito alle contestazioni loro mosse dalla Procura Federale, la C.D. ritiene adeguate le sanzioni di cui al dispositivo. Per questi motivi la Commissione delibera: - d’infliggere al signor Francesco D’Alessandro, presidente della società AD Rapallo Ruentes, la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi due (art. 19 comma 1 lett. h C.G.S.). - di condannare l’AD Rapallo Ruentes al pagamento dell’ammenda di € 500,00 (euro cinquecento) per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S. (art. 18 comma 1 lett. b C.G.S.). Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.
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