COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 08/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 9 – Reclamo G.S. Bordighera in ordine alla regolarità della gara del Campionato di seconda categoria Bordighera-Ospedaletti Sanremo del 21 ottobre 2007

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 08/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 9 - Reclamo G.S. Bordighera in ordine alla regolarità della gara del Campionato di seconda categoria Bordighera-Ospedaletti Sanremo del 21 ottobre 2007 Il G.S. Bordighera propone reclamo avverso la regolarità della gara del Campionato di Seconda Categoria Bordighera – Ospedaletti Sanremo disputata il 21 Ottobre 2007 e terminata col risultato di 1-2. Lamenta ed eccepisce la reclamante che la Soc. Ospedaletti ha fatto partecipare alla gara il calciatore Valensize Tommaso benché squalificato come da C.U. n. 16 del 18 Ottobre 2007, perciò chiede sia inflitta all’A.C. Ospedaletti Sanremo la punizione sportiva di perdita della gara. Il reclamo non può trovare accoglimento. Osserva la Commissione: vero è che il calciatore Valensize Tommaso è stato squalificato per due gare come dal richiamato C.U. n. 16 del 18.10.2007 C.R. Liguria, ma poiché la squalifica è stata inflitta nel Campionato di Promozione (al quale l’A.C. Ospedaletti Sanremo partecipa con la prima squadra), in quel Campionato deve essere scontata la sanzione secondo il disposto dell’art. 22 comma 3 C.G.S.. Consegue che la partecipazione del calciatore alla gara del Campionato di Seconda Categoria Bordighera-Ospedaletti Sanremo del 21 Ottobre 2007 fu regolare. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera il rigetto del reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata in maniera incongrua e l’addebitamento in conto dell’importo a completamento.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it