COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 08/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 6 – Reclamo A.S.D. San Cipriano avverso la squalifica del calciatore Bona Matteo fino al 12.12.2007. Gara San Cipriano – Busalla del 7.10.2007 Campionato Eccellenza. C.U. n. 13 dell’11.10.2007
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 08/11/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 6 - Reclamo A.S.D. San Cipriano avverso la squalifica del calciatore Bona Matteo fino al 12.12.2007. Gara San Cipriano - Busalla del 7.10.2007 Campionato Eccellenza.
C.U. n. 13 dell'11.10.2007
La Commissione Disciplinare,
• letto il reclamo dell’A.S.D. San Cipriano avverso la decisione pubblicata sul C.U. n. 13 del 11.10.2007, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica fino al 12.12.2007 al calciatore Bona Matteo con la seguente motivazione: “Al 42° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale avversa, strattonava per un braccio il direttore di gara, inoltre insultava lo stesso.”;
• osservato che la società si duole dell’eccessività della sanzione “ in quanto lo strattone subito dall’arbitro non era altro che un gesto di richiamo verso lo stesso”;
• visti gli atti ufficiali e rilevato: a) – che il Bona, non rivestendo la qualifica di capitano della squadra, non aveva titolo alcuno di rivolgersi all’arbitro tanto meno strattonandolo per un braccio; b)- la sanzione inflitta in primo grado appare equa perché punisce oltre allo strattonamento anche la grave ingiuria rivolta nell’occasione al direttore di gara;
per questi motivi
rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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