COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 15/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 11 – Reclamo Pol. Pieve Ligure avverso la squalifica dei calciatori Konnov Nikita fino al 19.12.2007 e Poroli Andrea per tre giornate. Gara Campese-Pieve Ligure del 21.10.2007 Campionato Prima Categoria.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 15/11/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 11 - Reclamo Pol. Pieve Ligure avverso la squalifica dei calciatori Konnov Nikita fino al 19.12.2007 e Poroli Andrea per tre giornate. Gara Campese-Pieve Ligure del 21.10.2007 Campionato Prima Categoria.
Con declaratoria apparsa sul Comunicato Ufficiale in epigrafe, il Giudice Sportivo squalificava i seguenti calciatori della Pol. Pieve Ligure:
• a)- Poroli Andrea per tre giornate con la seguente motivazione: “Al termine della gara, colpiva un avversario con una manata al volto. Ne scaturiva una rissa presto sedata dai dirigenti e calciatori”.
• b)- Konnov Nikita – fino al 19.12.2007 con la seguente motivazione: “A fine gara, mentre l’arbitro entrava nello spogliatoio, lo minacciava e insultava in modo gravissimo”.
Entrambe le sanzioni sono state appellate dalla Pol. Pieve Ligure, con reclamo di rito, rafforzato verbalmente in giudizio dal proprio rappresentante. Sostiene la reclamante che il comportamento del Poroli fu la conseguenza alle provocazioni ed ai colpi subiti dagli avversari quando si trovava per terra, mentre le frasi pronunciate dal Konnov nei confronti dell’arbitro non si possono considerare minacce alla persona, ma maleducazione e frustrazioni; per questo conclude con la richiesta di riduzione di entrambe le squalifiche in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti.
Visionati gli atti, la Commissione decide d’accogliere parzialmente il reclamo.
La sanzione comminata al calciatore Poroli Andrea è conforme al disposto dell’art. 19 comma 4 lett. b) che prevede una squalifica minima per tre giornate in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori e va confermata; quanto alla squalifica del calciatore Konnov Nikita la sanzione inflitta a tempo (pari ad un fermo di circa nove giornate) appare eccessiva anche perché la frase minacciosa rivolta all’arbitro a fine gara “se ti trovo per strada ti conviene scappare” non sembra rivestire quel carattere di estrema gravità sottolineata dal primo giudice nella sua declaratoria.
Per quanto sopra la Commissione Disciplinare respinge il reclamo avverso la squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Poroli Andrea e riduce quella inflitta al calciatore Konnov Nikita dal 10.12.2007 al 23.11.2007.
Dispone la restituzione della tassa versata.
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