COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 15/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 4 – Procura Federale – Deferimento del signor Grasso Luigi, presidente U.S. Sampierdarenese, per violazione art. 1 c. 1 ed art 5 C.G.S. e dell’U.S. Sampierdarenese per responsabilità diretta ex art. 4 comma 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 15/11/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 4 - Procura Federale – Deferimento del signor Grasso Luigi, presidente U.S. Sampierdarenese, per violazione art. 1 c. 1 ed art 5 C.G.S. e dell'U.S. Sampierdarenese per responsabilità diretta ex art. 4 comma 2 C.G.S.
Con atto dell’8 ottobre 2007, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il Signor Luigi Grasso, presidente U.S. Sampierdarenese 1946 e la stessa società, per rispondere il primo della violazione dell’art. 1 comma 1 vigente e previgente C.G.S. e l’U.S. Sampierdarenese 1946 per responsabilità diretta a’ sensi dell’art. 3 comma 4 del previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 4 comma 1 del C.G.S.) per l’operato addebitato al suo presidente.
I fatti
Secondo l’atto d’accusa il Grasso è incolpato di aver tenuto, durante l’incontro Pontedecimo Polis-Sampierdarenese ’46 dell’11 Marzo 2007 un comportamento antiregolamentare estrinsecatosi nell’aver rivolto al Presidente del CRA Liguria espressioni dal tenore ingiurioso e minaccioso ed in seguito, d’aver rilasciato, nel corso della trasmissione televisiva “Sportivissimo” in onda dall’emittente Telenord, dichiarazioni lesive nei confronti dell’arbitro dell’anzidetta gara. Sostiene altresì la Procura Federale che il signor Luigi Grasso “non smentisce di aver rivolto delle frasi nei confronti del Presidente del CRA Liguria ma tenta di ridurre la portata offensiva delle stesse”.
Memorie difensive
I deferiti non si sono avvalsi della facoltà di presentare memorie difensive.
Il dibattimento e le richieste della Procura Federale.
Si è svolto con la presenza del Signor Luigi Grasso (e non Carlo Grasso come ripetutamente riportato sull’atto di deferimento) e del rappresentante della Procura Federale avv. Paolo Pronzato, che ha sostenuto il principio di colpevolezza del signor Luigi Grasso e dell’U.S. Sampierdarenese 1946 per i quali ha richiesto per il primo, la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi sei e per la società l’ammenda di € 2000,00.
Il signor Luigi Grasso ha ulteriormente negato di aver pronunciato le frasi offensive all’indirizzo del Presidente del C.R.A. Liguria, richiamandosi alla deposizione resa all’inquirente il 16 giugno 2007.
Le conclusioni della C.D.
Dopo aver attentamente esaminato la documentazione prodotta dalla Procura Federale, la Commissione Disciplinare ritiene non sussistano elementi probatori sufficienti per incolpare il Grasso di aver rivolto, nel corso della gara più sopra menzionata, quelle frasi offensive e minacciose all’indirizzo del C.R.A. Liguria e dallo stesso denunciate nella lettera inviata alla Procura Federale. Discorso diverso per l’intervista rilasciata all’emittente Telenord durante la trasmissione “Sportivissimo” della quale esiste agli atti la registrazione su C.D.; frasi pronunciate dal deferito del tenore “il risultato è stato determinato esclusivamente dalla prestazione dell’arbitro”, “a Sampierdarena ci siamo stufati di queste cose, adesso chi viene ad arbitrare, che faccia il proprio mestiere, anzi il proprio dovere”, ed infine “nella partita di oggi, come in quella di andata, ti accorgi che c’è qualcosa di marcio”, rivestono carattere lesivo della reputazione di altri tesserati e travalicano il legittimo diritto di critica e violano quei principi di lealtà, probità e correttezza previsti dagli art. 1 comma 1 del vigente e previgente C.G.S. e dell’art. 3 del C.G.S. previgente (oggi trasfuso nell’art. 5).
Consegue che tale comportamento antiregolamentare va represso con sanzioni adeguate che sono quelle riportate nel dispositivo.
Il dispositivo
Per i motivi sopra esposti la Commissione Disciplinare delibera di infliggere al Signor Luigi Grasso, presidente dell’U.S. Sampierdarenese 1946, la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi tre e condanna l’U.S. Sampierdarenese 1946, responsabile diretta ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S. previgente, oggi trasfuso nell’art. 4 comma 1 del C.G.S. al pagamento dell’ammenda di € 500,00 (euro cinquecento).
Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.
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