COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 22/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 15 – Reclamo A.S.D. Pietra Ligure 1956 avverso la squalifica dell’allenatore Occhipinti Antonio fino al 30.1.2008. Gara Ceriale Cisano-Pietra Ligure del 20.10.2007 Campionato Juniores Regionale C.U. n. 18 del 25.10.2007
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 23 del 22/11/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 15 - Reclamo A.S.D. Pietra Ligure 1956 avverso la squalifica dell'allenatore Occhipinti Antonio fino al 30.1.2008. Gara Ceriale Cisano-Pietra Ligure del 20.10.2007 Campionato Juniores Regionale C.U. n. 18 del 25.10.2007
La Commissione Disciplinare,
• letto il reclamo dell’A.S.D. Pietra Ligure 1956 avverso la decisione pubblicata sul C.U. n. 18 del 25.10.2007, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica fino al 30.1.2008 al signor Occhipinti Antonio con la seguente motivazione: “a fine gara, si avvicinava all’arbitro e lo strattonava ad un braccio. Inoltre ingiuriava ed offendeva lo stesso e la categoria arbitrale in modo grave”;
• osservato che la società si duole dell’eccessività della sanzione affermando che il proprio tesserato si era limitato “ad una protesta verbale (peraltro senza nessuna offesa)” e aveva semplicemente appoggiato la mano al braccio dell’arbitro per attirarne l’attenzione;
• viste le risultanze ufficiali, ed accertato che i fatti si sono effettivamente svolti come sopra motivato dal primo giudice, ma altresì valutato che nel comportamento dell’Occhipinti non si ravvisano elementi di gravità tale da meritare la squalifica nella misura inflitta in primo grado che appare eccessiva;
per questi motivi
accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Pietra Ligure 1956 e per l’effetto, riduce la squalifica dell’allenatore Occhipinti Antonio dal 30.1.2008 al 31.12.2007.
La tassa reclamo, addebitata in conto, va restituita.
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