COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 22/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 7 – Procura Federale – Deferimento dei calciatori Andrea e Marco Ferrari e del dirigente Bruno Lanzone per violazione art. 1 c. 1 C.G.S. e dell’U.S. Framurese per responsabilità oggettiva.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 22/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 7 - Procura Federale - Deferimento dei calciatori Andrea e Marco Ferrari e del dirigente Bruno Lanzone per violazione art. 1 c. 1 C.G.S. e dell'U.S. Framurese per responsabilità oggettiva. Atto di deferimento Il presente procedimento trae origine dal deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti di: • Andrea Ferrari, calciatore tesserato U.S. Framurese; • Marco Ferrari, calciatore tesserato U.S. Framurese; • Lanzone Bruno, dirigente U.S. Framurese; • U.S. Framurese; incolpati, i primi tre, della violazione dell’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, con le seguenti motivazioni: a)- Andrea Ferrari per aver partecipato alla gara Framurese - Entella, del Campionato di terza cat. Gir. Chiavari, disputata a Framura il 22.2.2007, in posizione irregolare perché squalificato; b)- Marco Ferrari per aver prestato il proprio consenso o comunque non essersi opposto all’utilizzo del proprio documento d’identità da parte di altro soggetto avente lo stesso cognome, tesserato per la medesima società sportiva, allo scopo di commettere un’irregolarità avente rilievo disciplinare; c)- Lanzone Bruno, per aver sottoscritto la distinta di gara ove era stato indicato tra i calciatori partecipanti all’incontro il tesserato Ferrari Marco, mentre invece all’incontro partecipava il calciatore Ferrari Andrea nonostante squalificato; l’U.S. Framurese, per responsabilità oggettiva a’ sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S. (già art. 2 comma 4 C.G.S.) per le violazioni addebitate ai propri tesserati. Memorie difensive I deferiti non si sono avvalsi della facoltà di presentare memorie difensive. Il dibattimento e le richieste della Procura Federale. Si è svolto in assenza delle persone deferite con l’intervento in udienza, in rappresentanza dell’U.S. Framurese e del signor Lanzone Bruno, dell’avv. Walter Lagoscia, in forza di procura speciale rilasciata il 12.11.2007 (allegata agli atti); la Procura Federale è rappresentata dall’avv. Paolo Pronzato che ha sostenuto il principio di colpevolezza degli incolpati con le seguenti richieste sanzionatorie: - Ferrari Andrea, squalifica per mesi otto; - Ferrari Marco, squalifica per mesi quattro; - Lanzone Bruno, inibizione temporanea per mesi dodici; - U.S. Framurese – penalizzazione di punti tre nella classifica del corrente campionato di calcio 2007-2008 ed ammenda di € 400,00. L’avv. Lagoscia ha chiesto il rinvio del dibattimento, sostenendo di non aver potuto richiedere copia degli atti avendo ricevuto l’incarico di difesa soltanto all’ultimo momento, ma il Presidente respinge la richiesta perché nell’avviso inviato alla Società dalla C.D. (raccomandata del 25 Ottobre 2007) sono stati chiaramente indicati i tempi ed i termini entro i quali è consentito ai deferiti, a’ sensi dell’art. 30 comma 8 C.G.S., l’estrazione degli atti ed il deposito di memorie difensive. Lo stesso difensore si è quindi rimesso al giudizio del Collegio, chiedendo che - in caso di condanna - le sanzioni siano irrogate in misura contenuta. Le conclusioni della C.D. Presa visione della documentazione trasmessa in allegato all’atto di deferimento, la Commissione Disciplinare non può che accogliere il principio di colpevolezza sostenuto dall’accusa risultando pienamente comprovati dagli esiti delle indagini i comportamenti antiregolamentari posti in essere e contestati ai tre tesserati per l’U.S. Framurese. Trattasi di grave violazione di quei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 comma 1 C.G.S. per comportamenti, dolosamente posti in essere dai tre tesserati, che giustificano le richieste sanzionatorie della Procura Federale. Devesi aggiungere per i due calciatori, l’ulteriore aggravante di essersi negati alle convocazioni dell’inquirente, nonostante la disponibilità, dallo stesso dichiarata, ad un incontro in qualsiasi data e luogo. Dal che le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo Per i motivi sopra esposti la Commissione Disciplinare, accogliendo le richieste della P.F., delibera di infliggere al calciatore Ferrari Andrea (U.S. Framurese), la squalifica per mesi otto, al calciatore Ferrari Marco (U.S. Framurese) la squalifica per mesi quattro, al dirigente Lanzone Bruno (U.S. Framurese) l’inibizione temporanea per mesi dodici. Infligge all’U.S. Framurese per responsabilità oggettiva di cui all’art. 4 comma 2 C.G.S. (già art. 2 comma 4 C.G.S.), la penalizzazione di punti tre nella classifica del corrente campionato di calcio 2007-2008 condannandola al pagamento di un'ammenda di € 400,00. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it