COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 29/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 18 – Reclamo A.S.D. Real Vara avverso la squalifica del calciatore Grossi Daniele fino al 30.10.2012. Gara Real Vara – Tarros del 3.11.2007 Campionato Juniores Provinciale C.U. n. 17 dell’8.11.2007 D.P. La Spezia

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 29/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 18 - Reclamo A.S.D. Real Vara avverso la squalifica del calciatore Grossi Daniele fino al 30.10.2012. Gara Real Vara - Tarros del 3.11.2007 Campionato Juniores Provinciale C.U. n. 17 dell'8.11.2007 D.P. La Spezia Per aver, a seguito dell'espulsione di un giocatore della propria squadra, raggiunto il Direttore di gara al centro del campo, insultandolo ripetutamente ed alla notifica della sua espulsione lo colpiva con un violento schiaffo alla parte sinistra della faccia e poi con un pugno sul labbro procurandogli forte e prolungato dolore tanto da dover sospendere la gara per alcuni minuti. Successivamente il giocatore veniva allontanato sia dai propri compagni che dai giocatori avversari. Con questa motivazione il Giudice Sportivo squalificava fino al 30.10.2012 il calciatore Grossi Daniele dell’A.S.D. Real Vara. Contro tale provvedimento l’A.S.D. Real Vara ha proposto rituale reclamo nel quale chiede la riforma e conseguentemente la riduzione della squalifica, sostenendo che il proprio tesserato, ritenuta ingiusta l’espulsione di un proprio compagno, aveva protestato verso l’arbitro ingiuriandolo e questi “frettolosamente lo espelleva scatenando la (sua) reazione spropositata ma comprensibile”. Il Grossi comunque non aveva colpito con uno schiaffo e con un pugno il direttore di gara bensì gli avrebbe stretto con la mano destra la faccia e l’avrebbe poi spinto “facendolo indietreggiare di appena un passo”. Osserva la Commissione Disciplinare come la ricostruzione proposta dalla società reclamante trovi completa smentita dalla descrizione dei fatti fornita dall’arbitro sul referto di gara, che, in quanto redatto in forma chiara e coerente, assume, per norma regolamentare, valore di prova privilegiata, intangibile fino a prova di falso. I fatti si sono quindi svolti come perfettamente compendiato dal primo giudice e le proposte eccezioni devono essere respinte. Quanto alla durata della sanzione la stessa va confermata, per l’estrema gravità dei fatti violenti (potenzialmente atti a cagionare anche danni fisici più gravi) commessi sull’arbitro dal giovane calciatore (infraventenne!), il quale, nel periodo di fermo, avrà tutto il tempo per meditare sulle sue malefatte e potrà, al termine della squalifica, tornare sui campi di gioco con spirito ed atteggiamento ben diverso. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare delibera il rigetto del reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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