COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 29/11/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 26 – Reclamo del calciatore Sighieri Davide (U.S. Rivarolese) avverso la squalifica per quattro giornate. Gara Savona – Rivarolese del 4.11.2007 Campionato Allievi Regionali C.U. n. 21 dell’8.11.2007
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 29/11/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 26 - Reclamo del calciatore Sighieri Davide (U.S. Rivarolese) avverso la squalifica per quattro giornate. Gara Savona - Rivarolese del 4.11.2007 Campionato Allievi Regionali
C.U. n. 21 dell'8.11.2007
Il calciatore Sighieri Davide, tesserato per l’U.S. Rivarolese, ha proposto rituale reclamo avverso la squalifica per quattro giornate di gara inflittagli dal giudice sportivo, perché, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, aveva ingiuriato ed offeso l’arbitro ed a fine gara, presentatosi al direttore di gara a torso nudo, reiterava il comportamento offensivo aggiungendovi minacce. Solo dopo l’intervento di un proprio dirigente si era allontanato.
Fornisce il calciatore una diversa versione dei fatti incentrata sul fatto d’essersi recato a fine gara dall’arbitro, in tenuta di gioco, per ottenere spiegazioni e porgere le scuse per la protesta che aveva provocato l’espulsione, ma l’arbitro l’aveva allontanato senza dargli soddisfazione.
Presa visione degli atti ufficiali, documento che nel giudizio sportivo riveste prova assistita da privilegio e che pertanto non può essere smentito da differenti interessate versioni dei fatti, si rileva che effettivamente il comportamento tenuto dal Sighieri fu quello compendiato dal primo giudice nella sua declaratoria, talché vanno disattese le contrarie eccezioni proposte nel reclamo.
Il tenore delle ingiurie e la volgarità delle offese rivolte all’arbitro, la reiterazione di tale comportamento al termine della gara con l’aggiunta di minacce e l’aggravante della qualifica di capitano rivestita dal calciatore, sconsigliano qualsiasi riduzione della sanzione che appare appropriata e va confermata.
Per questi motivi rigetta il reclamo come sopra proposto dal calciatore Sighieri Davide e dispone l’incameramento della tassa versata.
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