COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 06/12/2007 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 19 – Reclamo A.S.D. G. Mora avverso la squalifica dell’allenatore Gullo Luca fino al 31.12.2007 e del calciatore Porcile Maurizio fino al 28.2.2010. Gara Pieve Ligure-G. Mora dell’1.11.2007 Coppa Liguria. C.U. n. 21 dell’8.11.2007.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 06/12/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 19 – Reclamo A.S.D. G. Mora avverso la squalifica dell’allenatore Gullo Luca fino al 31.12.2007 e del calciatore Porcile Maurizio fino al 28.2.2010. Gara Pieve Ligure-G. Mora dell’1.11.2007 Coppa Liguria.
C.U. n. 21 dell’8.11.2007.
Il Giudice Sportivo ha inflitto le seguenti squalifiche a tesserati per l’A.S.D. G. Mora:
• allenatore Gullo Luca fino al 31.12.2007 per aver al termine della gara ritardato l’uscita dell’arbitro dal terreno di gioco, chiudendo per alcuni secondi il cancello del recinto:
• calciatore Porcile Maurizio fino al 28.2.2010, perchè, dopo l’espulsione per doppia ammonizione, s’appoggiava al petto dell’arbitro per due volte, ingiuriandolo. Allontanato dai propri compagni reiterava le ingiurie. A fine gara, attraverso la recinzione, colpiva l’arbitro con uno sputo al petto.
Propone reclamo contro la relativa delibera l’A.S.D. G. Mora eccependo che: a)- il Gullo aveva effettivamente chiuso per alcuni secondi il cancello di uscita dal terreno di gioco, solo come giusta cautela per proteggere l’arbitro da possibili aggressioni del Porcile che, stazionando nei pressi, tentava di rientrare sul campo di gara; b)- la squalifica del Porcile è eccessiva in rapporto al comportamento posto in essere dal calciatore, innescato per reazione ad una frase provocatoria rivoltagli dal direttore di gara al momento dell’espulsione.
Osserva la Commissione Disciplinare che, dalla lettura degli atti, il comportamento dell’allenatore Gullo Luca non appare censurabile, poiché effettivamente egli agì solo a tutela dell’incolumità fisica dell’ufficiale di gara, per sottrarlo ad eventuali possibili aggressioni del calciatore che, stazionando nei pressi dell’uscita del campo manifestava un atteggiamento poco rassicurante. Quanto al Porcile, questi si è reso colpevole d’un comportamento gravissimo per aver colpito l’arbitro a fine gara con uno sputo, (oltre ad avergli rivolto ingiurie protestando appoggiandosi al petto); il gesto dello sputare, oltre a costituire la più grave tra le ingiurie, è considerato dalle Regole di Gioco condotta violenta e merita adeguata censura che raggiunge l'acme quando lo sputo è rivolto, come nel caso di specie, all’indirizzo degli ufficiali di gara. Tuttavia poiché fortunatamente l’arbitro è stato colpito sulla divisa all’altezza del petto e non alla figura, la squalifica può essere ridotta e contenuta entro i parametri sanzionatori abitualmente applicati dalla C.D. per la fattispecie d’infrazione.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di prosciogliere da ogni addebito l’allenatore Gullo Luca e di ridurre la squalifica del calciatore Porcile Maurizio dal 28.2.2010 al 28.2.2009.
Nulla per la tassa reclamo.
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